VENDITORI A DOMICILIO
LA CERTIFICAZIONE DEI REDDITI DEI VENDITORI A DOMICILIO
Aggiornato al 13.02.2023
L’impresa mandante, per le provvigioni corrisposte al venditore porta a porta, deve rilasciare la Certificazione Unica relativamente alle provvigioni corrisposte e alle ritenute operate (art.4 DPR 322/1998, commi 6-ter, 6-quater, 4-quinques).
La Certificazione Unica va consegnata al venditore porta a porta entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di corresponsione delle provvigioni.
Essa va inoltrata, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate sempre entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di corresponsione delle provvigioni.
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