INCARICATI ALLE VENDITE

ASPETTI LEGALI DELLA PROFESSIONE DI VENDITORE PORTA A PORTA

Aggiornato al 13.02.2023

Gli incaricati alle vendite, più spesso conosciuti con il nome di venditori porta a porta o venditori a domicilio, sono coloro che si occupano della vendita di un prodotto (o a volte anche di un servizio) direttamente al consumatore finale. In particolare, tale attività è caratterizzata dal fatto che la vendita avviene al di fuori dei locali dell’impresa.

La professione di venditore porta a porta è disciplinata dalla legge n.114 del 1998 e dalla legge n.173 del 2005.

Secondo l’art.1 della L.173/2005 la vendita diretta a domicilio è la raccolta di ordinativi di acquisto presso:

  • il domicilio del consumatore finale;

oppure

  • nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, studio, intrattenimento o svago.

Sempre secondo la stessa norma, incaricato alla vendita diretta a domicilio è colui che, direttamente o indirettamente promuove la raccolta di ordinativi di acquisto presso i privati per conto delle imprese agendo con o senza vincolo di subordinazione.


Il venditore porta a porta deve essere in possesso di particolari requisiti:

  • non deve essere stato dichiarato fallito;
  • non deve aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  • non deve aver riportato condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
  • non deve aver riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti in materia di:
    • commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art.442 codice penale);
    • commercio di sostanze alimentari nocive (art.444 codice penale);
    • turbata libertà dell’industria e del commercio (art.513 codice penale);
    • illecita concorrenza con minaccia o violenza (art.513 bis codice penale);
    • frode nell’esercizio del commercio (art.515 codice penale);
    • vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art.516 codice penale);
    • vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.517 codice penale);
    • delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
  • non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità (L.1423/1956) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge sugli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso (L.575/65), ovvero essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

L’impresa che intende avvalersi di venditori porta a porta deve innanzitutto presentare la Segnalazione Certificata di inizio attività (S.C.I.A.) presso il comune nel quale intende avviare l’attività.

L’impresa deve, inoltre, comunicare l’elenco di coloro che sono incaricati alla vendita diretta all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale.


Alle persone incaricate alla vendita porta a porta viene rilasciato, dall’azienda committente, un apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino deve essere rinnovato annualmente e deve essere numerato e deve riportare:

  • le generalità e la foto del venditore;
  • il nome del responsabile dell’impresa e la sua firma;
  • la sede dell’impresa;
  • i prodotti oggetto dell’attività dell’impresa.

Il tesserino deve essere esposto in modo evidente durante le fasi di vendita. Esso è obbligatorio anche per l’imprenditore che effettua personalmente le operazioni di vendita porta a porta.

Come già detto l’attività di vendita diretta può essere svolta con vincolo di subordinazione o senza vincolo di subordinazione.

L’attività di vendita diretta senza vincolo di subordinazione può essere svolta sia sulla base di un contratto di agenzia stipulato tra impresa committente e incaricato alla vendita, che senza che venga stipulato un contratto di agenzia.

L’incarico deve essere conferito per iscritto.

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La lettera di conferimento deve indicare:

  • la misura delle provvigioni;
  • le modalità di pagamento delle provvigioni;
  • i diritti e gli obblighi dell’incaricato.

L’incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può recedere dall’incarico senza obbligo di dare alcuna motivazione inviando all’impresa committente una lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 10 giorni lavorativi dalla stipula dell’atto scritto.

In questo caso l’incaricato deve restituire a sua cura e a sue spese i beni e i materiali da dimostrazione eventualmente acquistati e l’impresa deve restituire al venditore, entro 30 giorni, le somme eventualmente pagate da questi. Il rimborso è subordinato alla integrità dei beni e dei materiali restituiti.

In tutte le altre ipotesi di cessazione per qualsiasi causa del rapporto con l’impresa affidante, l’incaricato alla vendita diretta ha diritto alla restituzione dei beni e dei materiali e, entro 30 giorni, al rimborso del prezzo dei beni e materiali integri eventualmente posseduti in misura non inferiore al 90% del costo originario.

L’impresa committente non può stabilire nessun obbligo di acquisto di materiali o di beni commercializzati o distribuiti dall’impresa a carico del venditore, salvo quelli da dimostrazione che per tipologia e quantità sono assimilabili ad un campionario. Il divieto si estende anche a servizi forniti direttamente o indirettamente dall’impresa affidante, non strettamente inerenti e necessari all’attività commerciale in questione e comunque non proporzionati al volume dell’attività svolta.

L’incaricato alla vendita diretta a domicilio deve attenersi alle modalità e alle condizioni generali di vendita stabilite dall’impresa affidante. Egli non può riscuotere il corrispettivo degli ordinativi di acquisto, né concedere sconti o dilazioni di pagamento a meno che non vi sia una esplicita autorizzazione scritta dell’impresa committente.

Il compenso dell’incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione è dato dalle provvigioni sugli affari accettati e andati a buon fine.

 
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