INCARICATI ALLE VENDITE E IVA

QUANDO I VENDITORI A DOMICILIO HANNO L'OBBLIGO DI APRIRE LA PARTITA IVA

Aggiornato al 13.02.2023

La legge n.173/2005, all’art.3 comma 4, considera l’attività dell’incaricato alla vendita diretta senza vincolo di subordinazione e senza contratto di agenzia, come un’attività occasionale sino al conseguimento di un reddito annuo non superiore a 5.000 euro.

Nonostante la norma in esame abbia soprattutto lo scopo di disciplinare gli aspetti civilisti delle vendite porta a porta, essa fissa comunque un limite al di sotto del quale l’attività di vendita a domicilio può essere considerata occasionale.


Ai fini IVA, un’attività occasionale non comporta l’obbligo di apertura della partita IVA, né l’adempimento degli altri obblighi previsti dal DPR 633/72 (fatturazione, applicazione dell’imposta, tenuta dei registri IVA, ecc…).

Viceversa se il reddito annuo supera 5.000 euro, l’attività non può essere considerata occasionale e, di conseguenza, l’attività di vendita diretta a domicilio dovrà essere considerata come un’attività abituale e il venditore porta a porta sarà a tutti gli effetti un soggetto passivo IVA.


Va precisato che la norma fissa un limite di 5.000 euro di reddito e non di volume d’affari.

Di conseguenza, per la sua determinazione, si deve tenere conto anche delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività.

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Tuttavia la legge (art.25 bis, comma 6, DPR 600/73) non prevede una determinazione analitica di tali spese, bensì stabilisce che esse siano determinate in maniera forfettaria nella misura del 22%.

Di conseguenza, l’attività di incaricati alla vendita è da considerarsi occasionale, e dunque non rilevante ai fini IVA, solamente se nell’anno solare per tale attività viene percepito un reddito, al netto della deduzione fortettaria, non superiore a 5.000 euro.

Quindi, il reddito lordo non deve superare 6.410,25 euro infatti:


6.410,25 x 22% = 1.410,25
6.410,25 – 1.410,25 = 5.000.


Nel caso in cui, nel corso dell’anno, viene superata la soglia di 5.000 euro, l’incaricato alla vendita diventa soggetto passivo IVA a decorrere dalla prima operazione che comporta il superamento del suddetto limite: da tale data decorre il termine di 30 giorni per l’apertura della partita IVA e il soggetto deve iniziare ad adempiere tutti gli obblighi previsti in materia di IVA.


Inoltre, in caso di superamento della soglia di 5.000 euro, l’assoggettamento ad IVA riguarda esclusivamente le operazioni che determinano la quota di reddito eccedente.

Per contro può accadere che il venditore porta a porta che svolge la propria attività in maniera abituale, ed è dunque titolare di partita IVA, non raggiunga nel corso di un determinato anno la soglia di 5.000 euro: in questo caso egli non perde la soggettività passiva ai fini IVA.

Qualora l’incaricato alle vendite è considerato soggetto passivo IVA egli dovrà presentare la dichiarazione IVA.

Poiché il modello Unico non deve essere presentato dal venditore porta a porta per tali redditi, la dichiarazione IVA andrà eventualmente presentata in maniera autonoma.

 
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