RECESSO DEL SOCIO

IL RECESSO DEL SOCIO NELLE SOCIETA' DI PERSONE

Aggiornato al 07.06.2008

Nel corso della vita della società può accadere che si verifichi una diminuzione del capitale sociale. Essa può essere dovuta a varie cause: tra queste vi è la possibilità che venga a cambiare il numero dei soci.

L’uscita di uno o più soci dalla società comporta una diminuzione del capitale sociale a causa della liquidazione al socio uscente della propria quota.

In questi casi si parla di recesso del socio.

Nell’ipotesi di recesso il rapporto sociale si estingue limitatamente ad uno o più soci senza che si abbia lo scioglimento della società.

Ciò in quanto, la società è un contratto plurilaterale nel quale si hanno tante parti e tanti vincoli quanti sono i soci. Conseguenza di tutto ciò è che uno di tali vincoli (o più di uno) si può estinguere senza che ciò intacchi il contratto.

Il recesso del socio nella società in nome collettivo può avvenire solamente nei casi previsti dalla legge.

L’art. 2307 prevede il caso di proroga del contratto. Tuttavia, poiché alle snc si possono applicare le disposizioni stabilite per la società semplice in tutti i casi nei quali non sono applicabili norme particolari (art. 2293 del Codice civile) per un espresso rimando legislativo, il recesso è ammissibile anche quando:

  • la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci;
  • nei casi previsti dal contratto sociale;
  • quando sussista giusta causa.

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Un principio proprio del nostro ordinamento giuridico è che non possono essere assunte obbligazioni perpetue o per tutta la durata della vita. E’ questa la ragione per la quale è riconosciuto al socio il diritto di recesso nel caso in cui la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la durata della vita. In questa ipotesi il socio, per poter recedere, deve dare un preavviso di almeno tre mesi agli altri soci.

Nessun termine, invece, è espressamente previsto dalla legge nelle altre ipotesi.

Per il recesso del socio dalla società di persone non sono previste dalla legge, formalità particolari.

Al socio che recede viene corrisposta, da parte della società una somma che rappresenta il valore della quota, valore che deve essere determinato in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.

Di norma, nel determinare il valore della quota, si tiene conto della capacità reddituale dell’azienda nel suo complesso (valore dell’avviamento), del valore effettivo dei singoli elementi che formano il patrimonio aziendale, del risultato economico dell’eventuale frazione di esercizio che va dalla data di chiusura del precedente esercizio alla data del recesso.

Secondo quando disposto dall’art. 2290, il socio che recede dalla società è responsabile verso i terzi per le obbligazioni in corso fino al giorno del recesso.

Con la sentenza 2 febbraio 2007, n. 2283, la Corte di Cassazione ha ribadito che la responsabilità del socio uscente, illimitatamente responsabile (come è per tutti i soci nel caso di società in nome collettivo), si estende a tutte le obbligazioni sociali sorte prima del recesso, comprese quelle tributarie.

Tuttavia va precisato che tale responsabilità ha un carattere sussidiario, pertanto, la pretesa di pagamento nei confronti del socio deve essere preceduta dall’ escussione del patrimonio sociale.

 
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