LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO D'AZIENDA

ASPETTI CIVILISTICI FISCALI ED OPERATIVI

di Daniele Cherubini - www.Blustring.it
Aggiornato al 09.02.2007

1. PREMESSA

Il conferimento d’azienda rientra tra le operazioni straordinarie, in quanto esula dai normali fatti di gestione, essendo volto ad una radicale riorganizzazione delle attività produttive attraverso il trasferimento di un’azienda da un soggetto economico conferente ad un diverso ente conferitario, in cambio non di denaro, ma di una partecipazione al capitale della conferitaria.

Rientra nella fattispecie del conferimento anche la frequente “trasformazione” di impresa individuale in società, in quanto la trasformazione vera e propria è ammessa per legge solo tra società.

I soggetti del conferimento sono:

  • il conferente : colui che apporta l’azienda ricevendone partecipazioni. A sua volta può trattarsi di:
    • persona fisica non imprenditore (l’azienda può esistere anche senza impresa)

    • imprenditore individuale

    • società

    • ente

    • titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale (ad esempio usufrutto)


  • il conferitario : colui che riceve l’azienda, aumentando di conseguenza il proprio capitale. Può trattarsi di:
    • società

    • ente


    di nuova costituzione (“conferimento per scorporo”) ovvero preesistente (“conferimento per apporto” o “per concentrazione”), nel quale ultimo caso la conferitaria dovrà deliberare un aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione (art. 2441 c.c., co. 4).


L’oggetto del conferimento è l’azienda, intesa come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.), o un ramo di essa, inteso come uno specifico settore dell’intero complesso aziendale, composto da una universitas di beni tra loro coordinati ed utilizzabili per la realizzazione di un ciclo produttivo. Poiché vi sono alcuni beni che potrebbero rimanere presso il conferente, come ad es. alcuni cespiti, il conto corrente, alcune posizioni creditorie/debitorie, ecc., viene da chiedersi quale sia il confine tra conferimento di beni e conferimento d’azienda. La risposta è quella di valutare volta per volta se i beni mancanti siano tali da alterare l’unità economico-funzionale dell’azienda, al punto di non consentire l’esercizio dell’attività d’impresa.

Le motivazioni che portano al conferimento possono mirare a diverse finalità:

  • il riassetto organizzativo-produttivo, più problematico nelle imprese di grandi dimensioni;
  • la ristrutturazione finanziaria, per diversificare le diverse aree d’affari all’interno dell’impresa, ad es. in base al grado di sviluppo, con notevoli riflessi sulla facilità di accesso al capitale di credito;
  • la liquidazione di parte del patrimonio dell’impresa, ad es. in caso di presenza di settori in perdita;
  • la concentrazione di imprese, nel caso in cui in un particolare settore economico la grande dimensione rappresenti un vantaggio economico, ad es. per far fronte alla concorrenza.

Si può ben intuire come la materia che mi accingo a trattare sia talmente vasta e densa di sfumature e di legami a doppio filo con altri temi fiscali, che la presunzione di esaurirne lo studio in questa sede sarebbe sciocca da parte mia, ed oltretutto anche poco opportuna, visto lo scopo del presente contributo, che è quello di dare una visione d’insieme alla materia, non disdegnando in alcuni casi l’approfondimento, il tutto per tentare di rendere più chiara possibile la disciplina dei conferimenti d’azienda, che così sovente si verificano nella realtà d’impresa. Per tali motivi considererò brevemente l’argomento da un punto di vista civilistico, per poi proseguire soffermandomi sull’aspetto fiscale dell’operazione, e concludere infine con l’aspetto operativo.


2. ASPETTI CIVILISTICI

Il c.c. disciplina soltanto il conferimento di singoli beni, per cui la disciplina del conferimento d’azienda deve ricavarsi dall’applicazione combinata di 2 discipline civilistiche:

  • quella che regola in generale i conferimenti societari (artt. 2342, 2343, 2440, 2464, 2465 c.c.)

  • quella della disciplina del trasferimento dell’azienda (artt. 2112, 2556-2560 c.c.).


Si è detto che il conferente, in cambio dell’azienda riceverà una partecipazione nella società conferitaria: quindi occorrerà innanzitutto stabilire le percentuali di riparto degli utili e delle perdite di quest’ultima, a seguito dell’acquisizione di tale partecipazione da parte del conferente. Sarà pertanto necessaria una valutazione del conferimento, che avverrà con modalità diverse a seconda che si tratti di società di persone o di capitali, e che in molti casi darà luogo all’emersione di un valore di avviamento.

Per i conferimenti in società di persone la valutazione dei conferimenti è concordata tra i soci: non vi è l’obbligo della perizia, e questo a causa della responsabilità illimitata e solidale.

Per i conferimenti in società di capitali, invece, è necessaria la redazione di una perizia di stima, onde garantire l’integrità del capitale sociale ed evitare sopravvalutazioni dei beni conferiti a danno dei futuri creditori sociali, i quali possono confidare esclusivamente sul patrimonio sociale:

  • per i conferimenti in S.p.a.: relazione di stima giurata da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente, su istanza dell’organo amministrativo del soggetto conferente;
  • per i conferimenti in S.r.l.: relazione di stima giurata da un esperto iscritto all’albo dei revisori contabili (o da una società di revisione iscritta nell’apposito albo) su designazione della società stessa.


La relazione di stima deve sempre contenere:

  • la descrizione dei beni o dei crediti conferiti;
  • la data di riferimento delle valutazioni;
  • l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo;
  • i criteri di valutazione seguiti.


L’iscrizione nel bilancio della conferitaria avverrà prudenzialmente per valori inferiori o, al più, uguali a quelli risultanti dalla perizia, mentre l’iscrizione a valori superiori creerebbe pregiudizi di natura civilistica; il tutto è permeato da considerevoli risvolti di natura fiscale che tratterò in seguito.

Va ricordato brevemente, e ciò vale solo per le s.p.a., che entro 180 giorni dalla perizia gli amministratori devono effettuare gli opportuni controlli e, ove necessario, procedere alla revisione della stima. Se risulta che il valore dell’azienda è inferiore di oltre 1/5 a quello per cui è avvenuto il conferimento, si può verificare che:

  • la società riduce il capitale sociale annullando le azioni scoperte;
  • i soci versano la differenza in denaro;
  • i soci recedono dalla società, con diritto alla restituzione del conferimento.

Per concludere sui conferimenti, è doveroso ricordare che a seguito della riforma societaria le sole s.r.l. possono conferire anche opere, servizi ed altre attività immateriali (ad es. know-how ), corredate però obbligatoriamente da polizza assicurativa o fideiussione bancaria.

Per quanto riguarda la disciplina del trasferimento dell’azienda, si può brevemente segnalare che trovano applicazione le seguenti disposizioni:

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

  • vi è il divieto di concorrenza da parte del conferente, salva la facoltà delle parti di escludere tale divieto;
  • il conferitario subentra nei contratti stipulati dal conferente per l’esercizio della stessa, fatta eccezione riguardo ai contratti di carattere personale; se vi è giusta causa il terzo contraente ceduto può recedere entro 3 mesi dall’iscrizione del conferimento nel Registro delle Imprese (v. infra );
  • l’art. 2112 c.c. dispone che il rapporto di lavoro continua con il soggetto conferitario subentrante, ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;
  • i crediti vengono trasferiti anche senza notifica al debitore ceduto, a decorrere dall’iscrizione nel R.I.; il debitore ceduto che, in buona fede, paga al conferente, è liberato dal proprio debito;
  • i debiti vengono trasferiti, ed il conferente ne è liberato, non solo con la notifica ma anche con il consenso esplicito dei creditori, per i quali ovviamente non è indifferente il soggetto loro debitore.


Da ultimo, per concludere gli aspetti civilistici, vediamo la successione temporale delle tappe attraverso le quali si articola il conferimento. Innanzitutto, e mi riferirò per lo più alle società di capitali, l’operazione deve essere preceduta da una delibera dell’organo amministrativo della società conferente, la quale conterrà le ragioni che giustificano l’operazione. Il conferimento andrà poi approvato dall’assemblea; qualora dal conferimento derivi una modifica dell’atto costitutivo, l’assemblea dovrà essere straordinaria. In seguito ci sarà tutta la fase della valutazione peritale già affrontata, per arrivare infine alla stipula dell’ atto di conferimento, a seguito di delibera dell’assemblea straordinaria, con contestuale costituzione della società conferitaria (oppure aumento del capitale sociale, nel caso di conferitaria già esistente). L’atto di conferimento deve essere depositato entro 30 giorni, con invio telematico da parte del notaio, per l’iscrizione nel R.I., insieme alla relazione peritale.

L’atto di conferimento richiede sempre la forma scritta, e in particolare:

  • società di capitali: atto pubblico redatto da un notaio;
  • società di persone: scrittura privata autenticata.

In ogni caso devono essere osservate le forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda.

La data di effetto del conferimento è quella di stipula dell’atto di conferimento, senza possibilità di retro/postdatare gli effetti dell’operazione. Per le società di capitali il conferimento ha effetto dalla data di iscrizione dell’atto nel R.I.


3. ASPETTI FISCALI

Imposte dirette. È sicuramente il punto più importante ed articolato. L’operazione di conferimento va esaminata scindendola su

2 piani in sequenza logica:

  • la determinazione del risultato del conferimento;
  • la modalità di tassazione della (eventuale) plusvalenza.


DETERMINAZIONE DEL RISULTATO DEL CONFERIMENTO

È il leitmotiv del presente contributo; il tutto si riduce in sostanza all’analisi degli artt. 175 e 176 del TUIR. Il conferimento può dar luogo alla produzione di materia imponibile, rientrante nella categoria dei redditi di impresa (o dei redditi diversi, v. infra ) e tassata ai fini IRE e IRES, ma NON rilevante ai fini IRAP. Questo insieme di beni che è l’azienda avrà, nelle scritture contabili del soggetto che effettuerà poi il conferimento, un certo valore contabile, dato dalla differenza tra le poste attive e quelle passive quali risultano dalla contabilità; avrà anche un suo valore fiscale, individuato quindi secondo criteri fiscali e spesso diverso da quello contabile a causa della differenze tra la normativa civilistica e quella fiscale (nel prosieguo della trattazione spesso li considerò uguali per semplicità); vi sarà anche un valore economico, o valore corrente, che sarà ancora diverso dai precedenti e che il perito dovrà determinare tenuto conto del fatto che vi possono essere plusvalori latenti sui cespiti, oppure un valore di avviamento positivo ( goodwill) o negativo (badwill ), ecc.; infine vi sarà da individuare un valore di realizzo , che spesso coinciderà con i valori di cui abbiamo ora detto, e che possiamo impropriamente considerare come una sorta di corrispettivo - compreso entro il limite massimo del valore economico risultante dalla stima - e che ci serve per determinare il risultato del conferimento, cioè l’entità della plusvalenza.

Le regole stabilite dalla riforma delle operazioni di ristrutturazione aziendale del 1997 (Visco), e potenziate dalla riforma fiscale in vigore dal 2004 (D.Lgs. 344/2003), sono caratterizzate dalla volontà del legislatore fiscale di rendere fiscalmente neutrali le operazioni di conferimento, cioè non produttive di risultati tassabili.

Le plusvalenze rimarranno - in tutto o parzialmente - latenti al momento del conferimento, e verranno tassate quando:

  • il conferente cederà la partecipazione ricevuta in cambio, oppure
  • il conferitario cederà l’azienda ricevuta o i singoli beni di cui è composta.


La ratio di tali norme è stato il fatto che il conferimento comporta una sostituzione di beni “di primo grado”, l’azienda, con beni di “secondo grado”, la partecipazione, senza alcun realizzo dei plusvalori latenti, per cui la tassazione piena di tale realizzo, come avveniva fino all’08/11/1997, comportava la penalizzazione del conferente, con effetti distorsivi sui processi di riorganizzazione aziendale.

Esempio : valore economico dell’azienda 5.000, valore iscritto in contabilità 1.000, la plusvalenza latente di 4.000 emergeva per intero (anche se poi tra le modalità di tassazione della plusvalenza vi era anche un regime sostitutivo di favore).

Ora, a partire dal 2004, l’imposta sostitutiva del 19% sulle plusvalenze da conferimenti aziendali è stata abolita; l’attuale impianto normativo per la determinazione del risultato del conferimento è dato dalle seguenti norme del TUIR, le prime 2 di carattere agevolativo, la terza di carattere generale:

  • art. 175: conferimenti “a valori contabili” di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento;
  • art. 176: conferimenti in regime di “doppia sospensione d’imposta” aventi ad oggetto SOLO aziende, non anche partecipazioni;
  • art. 9: contiene una norma di carattere generale, applicabile quando non vi sono i requisiti per rientrare in alcuna delle 2 norme agevolative; essa fa riferimento al valore normale quale criterio per la determinazione del valore di realizzo, cioè del corrispettivo dell’operazione, equiparando in sostanza il conferimento ad una cessione d’azienda a titolo oneroso; su di esso non mi soffermerò ulteriormente, in quanto di applicazione sempre meno frequente.

Passiamo quindi allo studio dei primi 2 articoli, decisamente più interessanti.

ART. 175 TUIR

Esso costituisce una deroga alla norma generale contenuta nell’art. 9, e si pone a monte di qualsiasi scelta circa la determinazione della plusvalenza, in quanto offre la possibilità di effettuare il conferimento senza realizzo di plusvalenze. Al 1° comma prevede che il valore di realizzo, cioè il valore presunto dell’azienda trasferita, sia pari al maggiore tra i 2 seguenti valori:
  • il valore attribuito dal conferente nelle proprie scritture contabili alla partecipazione ricevuta in cambio
  • il valore attribuito all’azienda o alla partecipazione conferita nelle scritture contabili del conferitario.

Nota bene: il riferimento è alle scritture contabili e non al bilancio, in quanto il conferimento è un avvenimento istantaneo, per cui a fine esercizio i valori potrebbero essere diversi o anche non esistere più, e quindi perdere di significatività ai fini della determinazione del valore di realizzo. Quindi, per la determinare la plusvalenza si prende il maggiore dei 2 valori e si sottrae il costo fiscalmente riconosciuto dell’azienda (o della partecipazione conferita, si ricordi che l’articolo prevede il conferimento anche di quote o azioni), quello cioè che risultava dalle scritture del conferente prima del conferimento; la conseguenza di tale regime è che se i 2 soggetti dell’operazione si accordano per prescindere dal valore di perizia e per iscrivere l’azienda nelle proprie rispettive contabilità ad un valore pari al valore fiscalmente riconosciuto, quindi senza “salti d’imposta”, il tutto avviene in regime di neutralità fiscale, senza emersione di plusvalenze, che però rimangono latenti.

Esempio : valore economico dell’azienda risultante da perizia di stima 5.000, valore iscritto in contabilità prima del conferimento 1.000, coincidente col valore fiscale; le parti sono libere di scegliere di iscrivere l’azienda ad un valore compreso tra il costo fiscalmente riconosciuto (1.000: conferimento con continuità di valori contabili ) e il valore peritale (5.000: conferimento “a valori aggiornati correnti”), limite che non può essere superato senza disattendere le norme civilistiche dettate a tutela dell’integrità del patrimonio, e quindi dei terzi. In questo caso le parti si accordano per iscrivere la partecipazione ricevuta e l’azienda conferita a 1.000 realizzando quindi la continuità di valori e non originando in tal modo alcuna plusvalenza:

1.000 costo fiscalmente riconosciuto ante conferimento
1.000 scritture contabili conferente
1.000 scritture contabili conferitario.


A questo punto viene da chiedersi: visto che il valore di realizzo può essere recepito per valori da 1.000 (neutralità piena) a 5.000 (massima imposizione), in quali casi i 2 soggetti opteranno per la discontinuità di valori, facendo quindi emergere delle plusvalenze? Esempio : si riprendono i dati di prima, stavolta però:

1.000 costo fiscalmente riconosciuto ante conferimento
2.500 scritture contabili conferente
2.500 scritture contabili conferitario


Si realizza una plusvalenza di 1.500, che verrà tassata solo in capo al conferente, tra l’altro con le modalità che esporremo più avanti. In questo caso il conferente potrebbe avere delle perdite pregresse, per cui troverà conveniente far emergere subito delle plusvalenze tassabili da tassare col regime ordinario, che sottrarrà, almeno parzialmente, dall’imposizione utilizzando le perdite stesse. Il conferitario, da parte sua, conseguirà anch’esso un vantaggio: il valore di 2.500 assumerà subito rilevanza fiscale, con conseguente riduzione dell’imposizione futura a causa di maggiori ammortamenti, minori plusvalenze che si realizzeranno quando verrà ceduta l’azienda, o comunque uno o più tra i beni che ne fanno parte.

Nota bene: se il conferente assume il valore a 2.000 ed il conferitario a 2.500, sarà il secondo valore a prevalere e ad essere riconosciuto fiscalmente, cosicché il conferente dovrà gestire una partecipazione riconosciuta fiscalmente per 2.500, conseguendo una plusvalenza di 1.500 che verrà tassata solo in capo a lui. Simmetricamente, se il conferente assume il valore a 2.500 ed il conferitario a 2.000, prevarrà il primo valore, il che comporterà sempre una plusvalenza di 1.500 in capo al solo conferente, mentre il conferitario avrà perso l’occasione per ottenere il riconoscimento fiscale delle plusvalenze latenti esistenti nei beni conferiti, con conseguenti minori ammortamenti futuri, maggiori plusvalenze future in caso di cessione, ecc.

Ma vi è anche un’altra fattispecie che può portare alla scelta per la discontinuità di valori, e che attiene ai nuovi rapporti di forza che si instaurano sul piano civilistico tra le parti. Il conferente, infatti, se da un lato è tentato di differire il più possibile l’imposizione delle plusvalenze, dall’altro vorrebbe far emergere il valore economico dell’azienda conferita, per far valere in pieno la sua forza partecipativa . Per questo motivo il disposto dell’art. 175 è maggiormente adatto ai conferimenti “in famiglia”, in cui cioè le società rimangono possedute interamente dal conferente, o da questi insieme ai propri familiari, senza che si crei alcuna situazione di conflitto tra i soci in merito al valore del conferimento.

Esempio: ancora i dati di prima, però si consideri che la conferitaria abbia un capitale netto contabile di 3.000, ed un valore economico di 5.000 anch’essa, talché il peso partecipativo effettivo del conferente sarà pari al 50% (in quanto anche l’altra vale 5.000 ed il loro valore complessivo sarebbe 10.000). Se le parti decidono di assumere il costo fiscalmente riconosciuto (1.000) non si avranno plusvalenze ma ne discenderà una partecipazione nella conferitaria non certo rappresentativa del valore conferito: 1.000/4.000= 25% , dove ovviamente 4.000 è dato dal capitale della conferitaria (3.000) + l’aumento di capitale pari al valore di conferimento assunto (1.000). Una soluzione per riequilibrare i rapporti potrebbe essere quella di assumere il valore di conferimento pari a 3.000, cosicché il nuovo capitale sociale della conferitaria aumenterà a 6.000 ed il peso partecipativo rimarrà intatto al 50%, con emersione di plusvalenze di 2.000 in capo al conferente.

Si chiarisce che l’art. 175 non detta un regime di neutralità fiscale, ma solo un particolare criterio di determinazione della plusvalenza basato sui valori contabili anziché sul valore normale di cui al derogato art. 9, per cui l’ammontare della plusvalenza tassabile in capo al conferente può tranquillamente originare da un accordo tra le parti, escludendo con ciò ogni possibilità di contenzioso con il Fisco in sede di accertamento, dato che è la norma stessa che consente alle parti di determinare la plusvalenza da assoggettare a tassazione, o al limite di escluderla. Resta salva invece l’applicazione della norma antielusiva (art. 37-bis DPR 600/73), alla quale occorre prestare parecchia attenzione in quanto tra gli atti inopponibili all’Amministrazione finanziaria in quanto privi di valide ragioni economiche, ma solo diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte altrimenti indebite, rientrano in primis le operazioni straordinarie, e quindi i conferimenti.

Anche se la conferitaria iscrive l’azienda al costo fiscalmente riconosciuto non si ha la successione nei valori fiscali - come avviene invece con l’art. 176 -, con la conseguenza che per la conferitaria i beni rilevano fiscalmente in base al valore ad essi attribuito nelle proprie scritture contabili. Quindi finiranno nella contabilità solo i valori “netti” dei beni conferiti, senza quindi trasferire le voci di rettifica di tali beni esistenti nella contabilità del conferente, così come pure per il magazzino si perderà la “stratificazione” storica delle rimanenze. Si parla in questo caso di conferimento “a saldi chiusi”, mentre quello ex art. 176, in cui si ha la piena successione dei valori fiscali, avviene “a saldi aperti” .

Esempio : differenza tra saldi chiusi e aperti. Computer acquistato il 01/01/2003 per 800 e ammortizzato per 240, quindi valore residuo 560, coefficiente di ammortamento 20%, il conferimento dell’azienda di cui il computer fa parte è efficace dal 01/01/2005 (tralasciamo il caso di ammortamento anticipato ricordando, comunque, che trattandosi di beni già utilizzati, esso può essere utilizzato solo per l’esercizio in cui è avvenuto il conferimento). Le quote di ammortamento saranno:

conferimento d'azienda

Come si vede la differenza non è priva di significato:

  • saldi chiusi: minori ammortamenti per un periodo più lungo
  • saldi aperti: maggiori ammortamenti per un periodo più breve.


Prima di proseguire è opportuno circoscrivere l’ambito di applicazione dell’art. 175 TUIR:

  • requisiti soggettivi: i 2 soggetti devono essere residenti in Italia ed esercitare imprese commerciali, possono essere imprenditori individuali (SOLO il conferente), società o enti commerciali; se l’azienda è situata in Italia e le parti sono soggetti non residenti, l’art. 175 co. 3 consente di mantenere l’agevolazione
  • oggetto del conferimento: aziende (v. supra ) o partecipazioni di controllo o di collegamento, a prescindere dal periodo di possesso; per le partecipazioni il richiamo all’ art. 2359 c.c. va filtrato tenuto conto che stiamo parlando di situazioni di controllo o di collegamento riferibili esclusivamente alle partecipazioni oggetto di conferimento, e non quindi a situazioni basate su altri presupposti, quali ad es. l’esistenza di particolari vincoli contrattuali, pertanto dell’articolo citato si dovrà tener conto di:
    • comma 1 n. 1: controllo di diritto, derivante dalla disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria
    • comma 1 n. 2: controllo di fatto derivante dalla disponibilità di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria

    • comma 3: collegamento, derivante dalla disponibilità di un numero di voti tali da esercitare un’influenza notevole nell’assemblea della partecipata: almeno 20%, ovvero 10% per le società quotate, caso che ci tocca meno da vicino.



Per concludere con le partecipazioni, si fa presente come la partecipazione conferita non deve necessariamente essere rappresentativa del controllo, essendo sufficiente che essa stessa, anche se minoritaria, consenta alla conferitaria di acquisire il controllo della società partecipata per effetto, poniamo, di altre partecipazioni che la conferitaria già deteneva.

Quando l’oggetto del conferimento (continua l’art. 175, co. 2) è costituito da partecipazioni prive dei requisiti previsti dalla disciplina della participation exemption , che si ricordano brevemente qui di seguito (art. 87 TUIR):

  • possesso ininterrotto dal 1° giorno del 12° mese antecedente la cessione;
  • classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie fin nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
  • residenza della partecipata in Stati diversi da quelli a regime fiscale privilegiato;
  • esercizio di impresa commerciale;

allora in tal caso il valore di realizzo sarà determinato in base al valore normale ex art. 9 solo le partecipazioni ricevute in cambio di quelle conferite possiedono invece i requisiti per l’applicazione della pex , escluso per ovvi motivi quello relativo al possesso ininterrotto, che ovviamente non può trovare applicazione. Questo per evitare una sorta di baratto di una partecipazione esente con una non esente, ad un costo fiscale praticamente nullo per effetto dell’art. 175.

Infine al 4° comma si considera il caso dell’imprenditore individuale che conferisce l’unica azienda, situazione decisamente più appetibile dopo la recente riforma in vigore dal 2004. In tal caso l’imprenditore, che cesserà di essere tale, assumerà la partecipazione ad un valore come sopra determinato, cioè d’accordo con il conferitario ad un valore compreso tra il limite inferiore costituito dal costo fiscalmente riconosciuto ed il limite massimo costituito dal valore economico (o di perizia, se il conferimento è in società di capitali), realizzando la piena neutralità se si assume il primo valore (cioè quello fiscale). Quando poi andrà a cedere la partecipazione ricevuta (senza limite minimo di possesso, e qui sta la grande novità, nel venir meno di quella disposizione antielusiva che imponeva il possesso per almeno 3 anni, pena la non assoggettabilità a regimi fiscali più favorevoli, e che di fatto impediva di nascondere una cessione d’azienda dietro una più conveniente cessione di quote), realizzerà una plusvalenza considerata non più tra i redditi d’impresa (l’imprenditore infatti non è più tale) ma tra i redditi diversi, assoggettata al regime del capital gain , e tassata comunque come partecipazione qualificata (anche se non ne possiede i requisiti, in quanto la % posseduta è inferiore al 20% dei diritti di voto in assemblea ordinaria, oppure è inferiore al 25% del capitale), quindi imponibile al 40%. Si sottolinea che nel caso in questione, in cui cessa l’attività dell’impresa individuale, eventuali fondi in sospensione d’imposta verranno assoggettati a tassazione, configurando un’ipotesi di distribuzione delle riserve stesse con decadenza dal beneficio della sospensione; inoltre se l’imprenditore mantiene presso di sé dei beni plusvalenti, al momento della cessazione dell’impresa si verificherà la destinazione di tali beni a finalità estranee all’impresa, con il conseguente realizzo degli stessi.


ART. 176 TUIR

Il regime agevolativo di cui al presente articolo consente di attuare ai fini civilistici l’operazione di conferimento senza nessun condizionamento di tipo fiscale, preservando maggiormente in tal modo l’integrità del bilancio.

Circoscriviamo innanzitutto l’ambito di applicazione della norma:

  • requisiti soggettivi: la società conferitaria deve essere soggetto IRES ; sono questi soggetti, infatti, ad essere maggiormente sensibili all’esigenza dell’adeguamento dei valori di bilancio a quelli di perizia, come si capirà meglio tra poco; il conferente può anche essere (dal 2004) imprenditore individuale o società di persone
  • oggetto del conferimento: si tratta di aziende o rami di esse, sono escluse le partecipazioni.


Il disposto dell’articolo si caratterizza per il fatto che la completa neutralità dell’operazione è riconosciuta a prescindere dai valori assunti nelle scritture contabili delle parti. In altre parole, in virtù di tale regime di “doppia sospensione” (per il conferente ed il conferitario) i partecipanti saranno liberi di iscrivere nelle proprie contabilità i valori quali risultano dalla perizia, senza dar luogo a nessuna plusvalenza (nell’immediato), riconoscendo però quale valore fiscale l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita, quale risultava dalle scritture del conferente.

Si realizzerà pertanto la successione piena nei valori fiscali, la quale porterà con sé tutta una serie di conseguenze che riguardano a 360° la posizione fiscale del conferente, che verrà ereditata in toto dal conferitario, con risvolti non sempre positivi.

Vediamo in dettaglio tali conseguenze:


  • il conferente assumerà come valore fiscale della partecipazione ricevuta l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita, con la conseguenza che, in caso di successiva cessione della partecipazione, la plusvalenza si calcolerà su tale valore di carico, e non su quello, più alto, assunto in contabilità.

    Esempio: costo fiscalmente riconosciuto 1.000, valore di perizia 5.000; il conferente iscrive in contabilità la partecipazione che riceverà in cambio a 5.000, in più rileverà in Conto Economico una plusvalenza di 4.000 che neutralizzerà in sede di dichiarazione con una variazione in diminuzione; quando cederà la partecipazione a 7.000, a meno che non vi siamo i requisiti per la pex, realizzerà fiscalmente una plusvalenza di 6.000.
  • il conferitario erediterà il valore fiscale dell’azienda conferita, subentrando nella posizione del conferente in ordine a ciascuno degli elementi attivi e passivi dell’azienda, che quindi vengono assunti allo stesso valore che avevano presso il conferente prima dell’operazione; mi preme sottolineare che la continuità di valori di cui all’art. 175 si riferisce al valore complessivo, non al valore analitico dei singoli beni come in questo caso;
  • si realizzerà quindi un doppio binario: da una parte i valori civilistici (o di perizia) iscritti nelle contabilità delle partecipanti, dall’altra i valori fiscali, efficaci ai fini tributari: in virtù di tale doppio binario il conferitario dovrà predisporre in sede di dichiarazione un apposito prospetto di riconciliazione, avente il compito di ricondurre i valori civilistici ai valori fiscali;
  • il conferimento in questo caso avverrà “a saldi aperti”, cosicché ad es. il conferitario si vedrà riconosciuto sia il costo storico che il relativo fondo (v. esempio supra ), inoltre conserverà la stratificazione storica delle rimanenze;
  • per quanto riguarda il trasferimento del requisito del possesso tra conferente e conferitaria:
    • la società conferitaria considererà l’azienda conferita posseduta anche per il periodo in cui è stata posseduta dal conferente;
    • la partecipazione ricevuta dalla società conferente si considera iscritta come immobilizzazione finanziaria nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita, il che è di fondamentale importanza ai fini di una successiva cessione in regime di pex;


  • l’eccedenza in sospensione di imposta, formatasi in virtù delle norme tese all’eliminazione delle interferenze fiscali introdotte dalle riforme societaria e fiscale (art. 109 TUIR co. 4), non costituisce reddito per il conferente e si trasferisce dal conferente al conferitario a condizione che anche questi istituisca il vincolo di sospensione d’imposta.

    Esempio.
    Il conferente, prima del conferimento, aveva effettuato ammortamenti anticipati per 1.000, sui quali aveva calcolato le imposte differite (consideriamo IRES ed IRAP) pari a 1.000 × 37,25% = 372,5 realizzando pertanto un maggior utile civilistico di 627,5. Per evitare che la deduzione dal reddito di impresa di componenti negativi di reddito non imputabili a conto economico (1.000) permetta la distribuzione di utili (627,5) che non hanno ancora scontato l’imposizione, su tali maggiori utili è istituito un vincolo di sospensione d’imposta. Per fare ciò bisogna vincolare le riserve del patrimonio netto “per massa”, senza apporre vincoli alle riserve espresse in bilancio, quindi non importa se siano riserve di utili oppure di capitali, purché siano diverse da quella legale. In questo modo, qualora il conferente avesse deliberato la distribuzione di utili d’esercizio e di riserve di patrimonio netto, e in conseguenza di ciò l’ammontare delle restanti riserve (diverse da quella legale) e dei restanti utili portati a nuovo fosse sceso al di sotto di 627,5 (poniamo a 500), la differenza (nel ns. caso 127,5) avrebbe concorso alla formazione del reddito. Ebbene con il conferimento non si trasferisce questa riserva in sospensione d’imposta (si tenga presente che con il conferimento si trasferiscono le poste attive e passive, non il patrimonio netto!), ma si trasferisce il vincolo di sospensione, alle suddette condizioni;

  • in caso di verifica fiscale presso il conferente, intervenuta successivamente al conferimento e riguardante periodi d’imposta precedenti all’operazione stessa, se l’ufficio impositore effettua rilievi nei confronti del costo fiscale dei beni dell’azienda poi trasferiti, non riconoscendoli in tutto o in parte, anche se il contenzioso di svolge tra conferente e Amministrazione finanziaria, gli effetti si rifletteranno sul conferitario, poiché quest’ultimo è subentrato a 360° nella posizione del conferente. Per il conferitario sarebbe opportuno inserire nell’atto di conferimento delle apposite clausole per cui:
    • gli vengano notificati dal conferente eventuali contestazioni di costi, riguardanti i beni dell’azienda, a seguito di ispezioni o verifiche;

    • sia previsto un indennizzo da parte del conferente nel caso di costi fiscali in tutto o in parte non riconosciuti;

    • essendo il conferitario il diretto interessato degli effetti di tali verifiche, mentre giuridicamente il rapporto sarà tra conferente e Amministrazione finanziaria, sia il conferitario a nominare i consulenti per i rilievi del caso.



Un’ulteriore considerazione, molto importante perché rende l’art. 176 decisamente più appetibile rispetto al precedente, è che esso pone espressamente al riparo dalla norma antielusiva in caso di conferimenti e successive cessioni effettuate in esenzione totale in virtù della pex .

Infine si vuol sottolineare come l’art. 176 costituisca, in presenza ovviamente dei necessari requisiti, il regime naturale, cosicché per assoggettare la plusvalenza alla tassazione normale ex art. 9, è necessario apposita opzione nell’atto di conferimento.


LE MODALITÀ DI TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE

Le plusvalenze realizzate con il conferimento vengono tassate con modalità diverse, a seconda della natura dei soggetti partecipanti, e del periodo di possesso dell’azienda. Uno schema riassumerà meglio il tutto.

conferimento d'azienda: aspetti fiscali

La tabella è di facile memorizzazione ove si ricordi quanto sinora esposto; basta solo tenere presente che:

  • se l’azienda è stata posseduta per più di 3 anni il cedente ha la facoltà di frazionare la plusvalenza fino a 5 esercizi, in rate costanti;
  • l’imprenditore individuale può optare per la tassazione separata della plusvalenza, qualora ne abbia avuto il possesso per più di 5 anni.


MINUSVALENZE

Naturalmente vi possono essere dei conferimenti capaci di generare minusvalenze. Ciò può avvenire quando:

  • il perito ha attribuito all’azienda un valore economico inferiore al costo fiscale riconosciuto; pertanto le parti, non potendo superare il valore di perizia senza disattendere le norme dettate a tutela del patrimonio sociale, lo accoglieranno nelle proprie scritture contabili;
  • in assenza di stima peritale, ad es. per conferimento in società di persone, le parti hanno convenzionalmente attribuito al complesso aziendale un valore inferiore al costo fiscale riconosciuto.

Appare subito evidente come in tali ipotesi non vi sia spazio per l’applicazione delle 2 norme agevolative, ma si ricorrerà alla disciplina ordinaria di cui all’art. 9 TUIR, che come si è già detto equipara i conferimenti alle cessioni a titolo oneroso e quindi considera come valore di realizzo il valore normale dell’azienda conferita. La minusvalenza sarà data dalla differenza tra il maggior costo fiscale ed il valore normale dell’azienda.

IMPOSTE INDIRETTE

Brevemente la situazione è la seguente:
  • IVA: il conferimento è operazione esclusa da IVA (art. 2 co. 3 DPR 633/72). Il conferitario subentra in tutti i rapporti attivi e passivi ai fini IVA. Va presentata la dichiarazione di variazione dati all’Agenzia delle Entrate, con la quale è anche possibile comunicare che con il conferimento è avvenuto il trasferimento del plafond (purché nell’atto ciò sia espressamente previsto);
  • Imposta di registro: l’atto di conferimento va registrato entro 20 giorni dalla stipula (o dall’iscrizione nel R.I), ed è soggetto all’imposta in misura fissa di € 168 a prescindere dai soggetti coinvolti e dai beni facenti parte del complesso aziendale conferito;
  • Imposte ipotecarie e catastali: in misura fissa di € 168 per imposta.


4. ASPETTI OPERATIVI

Il conferente dovrà effettuare le scritture di assestamento, in particolare dovrà calcolare le quote di ammortamento rapportate alla frazione di esercizio ante conferimento, dovrà calcolare la quota di TFR, valutare il magazzino, rilevare ratei e risconti, ecc.; dovrà quindi eliminare le poste patrimoniali prive di rilevanza economica, quali oneri pluriennali da ammortizzare e fondi rischi, che non hanno più ragione di esistere dopo il conferimento in quanto erano situazioni riguardanti esclusivamente il soggetto conferente, e quindi vanno eliminate utilizzando come contropartita il conto economico, ed in particolare un componente negativo di reddito per i primi, una sopravvenienza attiva per i secondi; dovrà quindi trasferire le attività e le passività relative all’azienda conferita al conferitario, rilevarne il credito e far emergere l’eventuale plusvalenza di conferimento tra le componenti straordinarie del conto economico; dovrà infine calcolare il reddito della frazione d’esercizio ante conferimento, comprensiva della plusvalenza.

Il conferitario rileverà, qualora si tratti di società preesistente, l’aumento del capitale sociale e l’accensione di una riserva sovrapprezzo azioni, la quale, a causa della redditività della conferitaria stessa, e della consistenza delle sue riserve patrimoniali, risponderà all’esigenza di riequilibrare i rapporti partecipativi tra i vecchi soci e il nuovo socio conferente; come contropartita si avrà il credito verso il conferente, che deve apportare i propri beni alla società; si avrà quindi il trasferimento delle poste attive e passive, ora a valori fiscalmente riconosciuti, ora a valori di perizia, ora ad un valore intermedio, a saldi chiusi o a saldi aperti, a seconda del regime adottato, come abbiamo avuto modo di vedere.

Per fissare meglio le idee, concluderò il tutto con un esempio.

Esempio. Il 15/02/2005 la società Alfa s.n.c. conferisce un ramo della propria azienda, la cui situazione patrimoniale è rappresentata infra, alla preesistente società Beta s.p.a., che contestualmente aumenta il proprio capitale sociale di 500.000. A causa della redditività della società Beta, e della consistenza delle riserve patrimoniali, vi sarà un sovrapprezzo di 100.000 che risponderà all’esigenza di equilibrare i rapporti partecipativi tra vecchi e nuovi soci e che in virtù dell’art. 2439 deve essere integralmente versato all’atto della sottoscrizione. Il conferimento, che viene iscritto nel R.I. il 01/03/2005, avviene a valori di perizia, in doppia sospensione di imposta come da art. 176, essendo questo il regime naturale in presenza dei requisiti previsti dal TUIR. Il 01/07/2005 gli amministratori, dopo aver controllato le valutazioni peritali, si accorgono che il valore dell’azienda è di 470.000, a causa di alcune valutazioni di cui non si è tenuto conto in sede di perizia, riguardanti i fabbricati (che gli amministratori hanno valutato in 400.000) e le attrezzature (valutate dagli amministratori 60.000, come il valore di libro), e provvedono alla revisione della stima. Essendo inoltre 470.000 inferiore di oltre il 20% rispetto al valore peritale (circa il 22% in meno), il socio Alfa s.n.c., che vuol difendere la sua partecipazione nella Beta s.p.a., decide di reintegrare, versando la differenza di 130.000. Si presentano le scritture relative alla conferente ed alla conferitaria.

Situazione ramo d’azienda della società Alfa s.n.c.:


Situazione ramo d'azienda



Scritture società conferente:

Data Conto Importo Dare Importo Avere Descrizione
15/02/2005 FORNITORI 105.000   .....................
15/02/2005 DEBITI DIVERSI 15.000   .....................
15/02/2005 FONDO TFR 65.000   .....................
15/02/2005 CREDITI DI CONFERIMENTO V/BETA SPA 450.000   .....................
15/02/2005 FABBRICATI   360.000 .....................
15/02/2005 ATTREZZATURE   60.000 .....................
15/02/2005 RIMANENZE PRODOTTI FINITI   90.000 .....................
15/02/2005 CLIENTI   125.000 .....................





Scritture società conferitaria:

Data Conto Importo Dare Importo Avere Descrizione
15/02/2005 SOCIETA' ALFA C/SOTTOSCRIZIONE 600.000   .....................
15/02/2005 CAPITALE SOCIALE   500.000 .....................
15/02/2005 RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI   100.000 .....................
Data Conto Importo Dare Importo Avere Descrizione
15/02/2005 FABBRICATI 510.000   .....................
15/02/2005 ATTREZZATURE 80.000   .....................
15/02/2005 RIMANENZE PRODOTTI FINITI 85.000   .....................
15/02/2005 CLIENTI 115.000   .....................
15/02/2005 FORNITORI   105.000 .....................
15/02/2005 DEBITI DIVERSI   20.000 .....................
15/02/2005 FONDO TFR   65.000 .....................
15/02/2005 SOCIETA' ALFA C/SOTTOSCRIZIONE   600.000 .....................
Data Conto Importo Dare Importo Avere Descrizione
15/02/2005 SVALUTAZIONE EX-ART.2343 130.000   .....................
15/02/2005 FABBRICATI   110.000 .....................
15/02/2005 ATTREZZATURE   20.000 .....................
Data Conto Importo Dare Importo Avere Descrizione
15/02/2005 SOCIETA' ALFA C/REINTEGRO 130.000   .....................
15/02/2005 SVALUTAZIONE EX-ART.2343   130.000 .....................
Data Conto Importo Dare Importo Avere Descrizione
15/02/2005 BANCA C/C 100.000   .....................
15/02/2005 SOCIETA' ALFA C/REINTEGRO   100.000 .....................
 
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