TASSAZIONE SEPARATA: LE REGOLE PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA

COS'E' LA TASSAZIONE SEPARATA DEI REDDITI E COME SI APPLICA

Aggiornato al 19.06.2023

NOZIONE DI TASSAZIONE SEPARATA

Gli articoli, dal 17 al 21 del TUIR si occupano della tassazione separata dei redditi. Con questa espressione si intende un metodo di calcolo dell'IRPEF che tiene conto della formazione pluriennale di taluni redditi i quali, per questa ragione, non vanno ad unirsi agli altri redditi della persona fisica per la formazione del reddito complessivo sul quale applicare l'imposta, ma sono tassati separatamente da questi.

La tassazione separata trova giustificazione nel fatto che si tratta di redditi che, poiché si sono formati nel tempo, spesso risultano essere molto consistenti e, dunque, sommarli agli altri redditi al fine della determinazione della base imponibile IRPEF del contribuente potrebbe risultare molto gravoso per lui.


PRINCIPIO DI CASSA

I redditi soggetti a tassazione separata sono tassati in base al principio di cassa: in altre parole questi redditi sono assoggettati a tassazione solamente nel momento della loro effettiva percezione.


ADDIZIONALI DELL'IRPEF

Sui redditi soggetti a tassazione separata viene applicata la sola IRPEF, mentre non sono applicate le addizionali IRPEF se non nel caso in cui il contribuente opti per la tassazione ordinaria.


ALIQUOTA DA APPLICARE

Sui redditi soggetti a tassazione separata si applica, di norma, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nei 2 anni precedenti il momento in cui si considera conseguito il reddito.

Esempio:
reddito soggetto a tassazione separata percepito nell'anno x
reddito complessivo netto dell'anno x-1: 30.000 euro
reddito complessivo netto dell'anno x-2: 23.000 euro.

Posto che gli scaglioni di reddito per la tassazione ordinaria sono:

da 0 a 15.000 euro: aliquota 23%
da 15.001 a 28.000 euro: 25%
da 28.001 a 50.000 euro: 35%

Si procede nel modo seguente:

  • si calcola la somma dei redditi complessivi netti del contribuente nei 2 anni precedenti: 30.000 + 23.000 = 53.000
  • si determina la metà di tale valore: 53.000/ 2 = 26.500
  • si determina l'imposta ordinaria dovuta su tale somma, ovvero:
    15.000
    x 23% = 3.450
    (26.500 - 15.000)
    x 25% = 2.875
    3.450 + 2.875 = 6.325
  • si calcola l'aliquota d'imposta relativa al reddito medio di 26.500, ovvero si imposta la proporzione
    100 : x = 26.500 : 6.325
    x = (100
    x 6.325)/ 26.500 = 23,87% - aliquota applicata sui redditi soggetti a tassazione ordinaria percepiti nell'anno x.


Se in uno dei due anni precedenti non è stato conseguito alcun reddito,occorre applicare l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno.

Esempio:
reddito soggetto a tassazione separata percepito nell'anno x
reddito complessivo netto dell'anno x-1: 40.000 euro
reddito complessivo netto dell'anno x-2: 0 euro.

Si procede nel modo seguente:

  • si calcola la metà del reddito complessivo netto dell'anno x-1, ovvero 40.000/ 2 = 20.000
  • si determina l'imposta ordinaria dovuta su tale somma, ovvero:
    15.000
    x 23% = 3.450
    (20.000 - 15.000)
    x 25% = 1.250
    3.450 + 1.250 = 4.700
  • si calcola l'aliquota d'imposta relativa al reddito medio di 20.000, ovvero
    100 : x = 20.000 : 4.700
    x = (100
    x 4.700)/ 20.000 = 23,50% - aliquota applicata sui redditi soggetti a tassazione ordinaria percepiti nell'anno x.

Nel caso in cui, il reddito sia pari a zero in ambedue gli anni precedenti si applica l'aliquota minima IRPEF (attualmente il 23%).


TASSAZIONE ORDINARIA

Spesso, nel caso in cui un reddito è soggetto a tassazione separata, il contribuente può optare per la tassazione ordinaria.

Nei casi nei quali ciò è possibile la scelta tra tassazione separata o ordinaria va fatta nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il reddito è stato percepito in tutto o in parte.

Qualora il contribuente abbia percepito più redditi dello stesso tipo, assoggettabili a tassazione separata, ma appartenenti a categorie diverse, l'opzione esercitata per uno di tali redditi è vincolante anche per gli altri.

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ACCONTO SUI REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA

Il percettore di redditi soggetti a tassazione separata che:

  • devono essere indicati in dichiarazione dei redditi;
  • non sono soggetti a ritenuta alla fonte

deve versare su tali somme un acconto ella misura del 20%.

Il versamento va effettuato alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, quindi anche con la possibilità di avvalersi del pagamento entro 30 giorni dalla scadenza con maggiorazione dello 0,40%.

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 e modalità telematica e va effettuato anche nel caso in cui si è certi che le imposte che risulteranno definitivamente dovute risulteranno di ammontare inferiore rispetto all'acconto. In questo caso, l'Amministrazione finanziaria effettuerà il rimborso della differenza.

L'Amministrazione finanziaria, in seguito all'attività di liquidazione prevista dall'art.36-bis del DPR 600/1973, ne comunica al contribuente l'esito relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, mediante raccomandata A.R.. Questa comunicazione è distinta rispetto a quella relativa al controllo della dichiarazione: di conseguenza il contribuente può riceverle entrambe.

L'imposta o la maggiore imposta liquidata deve essere versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione: in caso contrario tali somme sono iscritte a ruolo con applicazione della sanzione del 30% (art.13 c.2 D.Lgs471/97) e degli interessi del 4% annuo (art.20 DPR 602/1973). Gli interessi vanno calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione.

Sono redditi per i quali è necesario provvedere al pagamento dell'acconto:

  • le indennità e i trattamenti di fine rapporto di lavoro dipendente e le erogazioni di fondi di previdenza integrativa;
  • le indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se il committente non è sostituto d'imposta;
  • le somme percepite dagli eredi o dai legatari del deceduto, ad eccezione dei redditi fondiari o dai redditi di imprese;
  • le plusvalenze, compreso il valore dell'avviamento, realizzate mediante cessione o liquidazione, anche concorsuale, di aziende possedute o esercitate da più di 5 anni;
  • le indennità per perdita di avviamento per cessazione della locazione di immobili urbani ad uso non abitativo e le indennità per cedenti farmacie;
  • le plusvalenze da cessione di terreni edificabili;
  • le indennità risarcitorie per perdita di redditi relativi a più anni;
  • i redditi da recesso da società di persone;
  • i redditi di alcuni proventi di capitale;
  • le indennità sostitutive del preavviso;


SOGGETTI CHE NON BENEFICIANO DELLA TASSAZIONE SEPARATA

In linea di massima beneficiano della tassazione separata solamente le persone fisiche, mentre essa è esclusa nel caso in cui un reddito, per il quale è prevista la tassazione separata, sia percepito da società di persone o di capitali.


ANNO DI CONSEGUIMENTO DEL REDDITO

Riportiamo, di seguito, le regole da applicare per stabilire in quale momento si considera conseguito un reddito soggetto a tassazione separata.

La regola generale prevede che il reddito si considera conseguito nel momento della sua percezione.

Valgono poi le seguenti regole

  • nel caso di arretrati di lavoro dipendente, corresponsione anticipata di indennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale e oneri rimborsati, il momento da prendere in considerazione è dato dall'anno di effettiva percezione;
  • nel caso di redditi daliquidazione di imprese individuali il momento da considerare è dato dall'anno di conseguimento del reddito;
  • nel caso di redditi da liquidazione di società di persone e assimilate il momento da considerare è dato dall'anno di imputazione ai soci;
  • nel caso di somme percepite da eredi e legatari il momento in cui sorge il diritto alla percezione coincide con la data di apertura della successione.

 
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