ELENCO DEI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA
QUALI REDDITI SONO SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA E A QUALI CONDIZIONI
CATEGORIE DI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA
I redditi soggetti a tassazione separata appartengono a 4 categorie diverse:
- indennità per fine rapporto e arretrati di lavoro dipendente;
- redditi percepiti dagli eredi;
- plusvalenze, indennizzi e redditi pluriennali;
- redditi di capitale esteri non canalizzati.
INDENNITA' DI FINE RAPPORTO E ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE
Appartengono alla prima categoria:
- le indennità e i trattamenti di fine rapporto di lavoro dipendente.
Sono comprese nella tassazione separata anche le capitalizzazioni di pensioni, le indennità di non concorrenza e le indennità di preavviso.
Sono assimilate a tali indennità anche le erogazioni di fondi di previdenza integrative.
Su tali somme le imposte dovute sono iscritte a ruolo da parte dell'Ufficio competente che applica la tassazione ordinaria o qualla separata in base alla convenienza per il contribuente;
- le indennità di mobilità e di integrazione salariale nel caso in cui vengano corrisposte anticipatamente e in un'unica soluzione;
- le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale anche nell'ipotesi di riscatto anticipato e a titolo di anticipazione;
- gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, pensioni e assegni equiparati.
Sono inclusi nella categoria anche gli arretrati relativi a redditi assimilati a lavoro dipendente la cui corresponsione ritardata derivi da motivi indipendenti dalla volontà delle parti.
Su tali somme le imposte dovute sono iscritte a ruolo da parte dell'Ufficio competente che applica la tassazione ordinaria o qualla separata in base alla convenienza per il contribuente;
- le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a condizione che il diritto all'indennità
risulti da atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto.
Anche in questo caso le imposte dovute sono iscritte a ruolo da parte dell'Ufficio competente che applica la tassazione ordinaria o qualla separata in base alla convenienza per il contribuente;
- i riscatti e i capitali erogati da fondi pensione complementari per la somma erogata eccedente la quota versata dal lavoratore fino al 31.12.2007 sempre
che i fondi pensione siano autorizzati ai sensi del D.Lgs.124/1993. Inoltre il riscatto della posizione individuale deve essere dovuto a pensionamento o
cessaizone del lavoro per mobilità o per causa indipendente dalla volontà delle parti.
Il contribuente può rinunciare alla tassazione separata ed optare per la tassazione ordinaria;
- le indennità per la cessazione del rapporto di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone comprese
le somme maturate al 1 gennaio 1993 a titolo di indennità suppletive di clientela.
Le sole persone fisiche possono rinunciare alla tassazione separata ed optare per la tassazione ordinaria;
- le indennità per la cessazione delle funzioni notarili.
Il contribuente può rinunciare alla tassazione separata ed optare per quella ordinaria;
- le indennità percepite dagli sportivi professionisti, se non rientrano tra le indennità e i trattamenti di fine rapporto di lavoro dipendente e le
erogazioni di fondi di previdenza integrativa.
Il contribuente può, anche in questo caso, optare per la tassazione ordinaria;
- le somme erogate una tantum per compensare i mancati incrementi contrattuali relativi al periodo di vacatio dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
REDDITI PERCEPITI DAGLI EREDI
Appartengono alla seconda categoria:
- i redditi di lavoro dipendente, autonomo, capitale e diversi, imponibili con criterio di cassa percepiti dagli eredi o legatari.
L'erede o il legatario può optare per la tassazione ordinaria.
L'imposta di successione dovuta su tali redditi è deducibile dal reddito imponibile.
PLUSVALENZE, INDENNIZZI E REDDITI PLURIENNALI
Appartengono alla terza categoria:
- le plusvalenze, compreso l'avviamento, realizzate in seguito alla cessione o liquidazione anche concorsuale di aziende possedute
o imprese commerciali gestite da più di 5 anni.
La tassazione separata è ammessa solamente nel caso di ditte individuali e deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi.
La tassazione separata è ammessa anche nel caso di soci di società di persone che conseguono tali redditi salvo il caso di liquidazione della società;
- le indennità per perdita di avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani
adibiti ad usi diversi da quallo di abitazione e le indennità di avviamento spettanti ai cedenti farmacie.
La tassazione separata è eslcusa per i soci delle società che conseguono tali redditi e deve essere richiesta nella relativa dichiarazione dei redditi;
- le indennità per risaricmento anche assicurativo di perdite di redditi ralativi a più anni.
La tassazione separata non si applica ai soci di società che conseguano tali redditi e deve essere richiesta nella relativa dichiarazione dei redditi;
- i redditi compresi nelle somme e nel valore normale dei beni ricevuti dai soci di società di persone (o dai loro eredi) nei casi di
recesso, esclusione, riduzione di capitale, liquidazione anche concorsuale a condizione che la società sia costituita da
più di 5 anni.
La tassazione separata è applicabile anche nel caso di società assimilate a società di persone.
Il lasso di tempo di più di 5 anni deve essere calcolato dalla data della costituzione della società fino alla data:
- della comunicazione del recesso;
- dell'esclusione del socio;
- della deliberazione di riduzione del capitale;
- della morte del socio;
- dell'inizio della delibarazione.
La tassazione separata deve essere richiesta nella relativa dichiarazione dei redditi e non si applica ai soci quando è la società che ha percepito tali redditi e non il socio;
- i redditi non tassati definitivamente compresi nelle somme o nel valore normale dei beni ricevuti alla scadenza nei contratti e titoli di:
- mutui, depositi, c/c;
- obbligazioni e titoli similari;
- associazioni in partecipazione e cointeressenza;
- mandati a gestire beni in masse patrimoniali collettive.
La tassazione separata si applica qualora tali contratti o i titoli abbiano durata superiore a 5 anni e a condizione che sia richiesta nella relativa dichiarazione dei redditi.
Anche in questo caso la tassazione separata non si applica ai soci quando è la società che ha percepito tali redditi e non il socio;
- rimborso di oneri e di imposte dedotte o detratte in precedenti periodi di imposta.
La tassazione separata deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi.
Nel caso di oneri detratti in precedenti periodi di imposta si applica l'aliquota del 27%;
- le plusvalenze da cessioni onerose di terreni edificabili.
E' possibile rinunciare alla tassazione separata in sede di dichiarazione dei redditi.
La tassazione separata non è applicabile in caso di plusvalenze conseguite da Snc e Sas e loro soci.
- le plusvalenze realizzate in seguito ad esproprio di terreni destinati ad opere pubbliche all'interno di zone omogenee di tipo A/B/C/D.
E' possibile rinunciare alla tassazione separata in sede di dichiarazione dei redditi.
La tassazione separata non spetta in caso di Snc, Sas e loro soci;
- la cessione della clientela o di altri elementi immateriali da parte di professionisti ed artisti a condizione che i corrispettivi siano percepiti in un'unica soluzione o comunque nel periodo d'impsota. In caso contrario essi sono considerati redditi di lavoro autonomo soggetti a tassazione secondo le regole consuente.
REDDITI DI CAPITALI ESTERI NON CANALIZZATI
La quarta ed ultima categoria di redditi soggetti a tassazione separata è composta dai redditi di capitali prodotti all'estero e non canalizzati attraverso intermediari che effettuano ritenute d'imposta definitive.
Trattamento di fine rapporto e tassazione separata
Cessazione del rapporto di lavoro: trattamento degli importi superiori ad un milione di euro