DIRITTO ALLE FERIE
LE REGOLE GENERALI SUL DIRITTO ALLE FERIE
Le ferie rappresentano un diritto irrinunciabile del lavoratore dipendente.
L’eventuale accordo tra datore di lavoro e lavoratore che miri ad impedire il corretto esercizio del diritto alle ferie è da considerarsi nullo, a meno che si è in presenza di eccezionali esigenze aziendali.
La regola generale non trova applicazione nel caso dei dirigenti apicali, cioè di quei dirigenti che sono dotati di un’ampia autonomia nella organizzazione del proprio lavoro e possono decidere il periodo di ferie senza ingerenze da parte del datore di lavoro. Di conseguenza, qualora i dirigenti decidano di non fruire del periodo di riposto, si ritiene che essi vi abbiano rinunciato.
A tali dirigenti spetta, anche in caso di rinuncia alle ferie, l’indennità sostitutiva se è possibile dimostrare che il mancato godimento delle ferie è dovuto ad obiettive esigenze sopravvenute.
Secondo quanto stabilito dall’art.2109 del Codice civile e dall’art.10 del D.Lgs 66/2003, i lavoratori dipendenti hanno diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane.
I contratti collettivi possono stabilire una maggiore durata del periodo di ferie spettanti, mentre non possono stabilire un periodo inferiore.
Il datore di lavoro ha la facoltà di monetizzare le ferie non godute, solamente con riferimento a periodi superiori a quello minimo di 4 settimane.
Esempio: il contratto collettivo prevede un periodo di ferie di 5 settimane l’anno. Il dipendente non usufruisce di una settimana di ferie: questa può essere monetizzata.
Il
periodo di ferie
è, generalmente,
stabilito
dal
datore di lavoro
tenuto conto:
- delle esigenze aziendali;
- degli interessi del lavoratore.
Nel caso in cui il datore di lavoro rifiuti espressamente la concessione delle ferie, il lavoratore non può assentarsi a titolo di ferie in un periodo da lui scelto in maniera arbitraria: tale comportamento rappresenta una grave infrazione disciplinare e può essere causa di licenziamento per giusta causa.
Di seguito segue riportiamo le regole generali in materia di ferie.
Dirigenti apicali
Possono rinunciare alle ferie
Hanno diritto all’indennità sostitutiva se è possibile dimostrare che il mancato godimento delle ferie è dovuto ad obiettive esigenze sopravvenute
La durata delle ferie non è diversa rispetto a quella spettante ai lavoratori a tempo pieno
Viene riconosciuto un periodo di ferie proporzionalmente ridotto, rispetto a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno, in proporzione dell’attività lavorativa effettivamente svolta
Cessazione del rapporto di lavoro
Se il dipendente, il cui rapporto di lavoro cessa nel corso dell’anno, ha usufruito di ferie non ancora maturate, gli verranno trattenute in busta paga
Lavoratori a domicilio
Non spettano ferie
I contratti collettivi prevedono, in genere, un’indennità per ferie e per festività non godute da aggiungersi alla normale retribuzione
Soggetti impiegati in lavori socialmente utili, in lavori di pubblica utilità e in progetti di inserimento professionale
Il diritto alle ferie è riconosciuto anche a tali soggetti
Minori che non hanno compiuto i 16 anni di età
Ad essi spetta un periodo di ferie pari a 30 giorni.
Superati i 16 anni si applicano le norme dei contratti collettivi.
Ferie e part-time
Calcolo delle ferie
Indennità sostitutiva delle ferie non godute
Scritture contabili per ferie non godute
Contributi su ferie non godute