CONTRIBUTI SU FERIE NON GODUTE

QUANDO E' NECESSARIO PAGARLI

Aggiornato al 12.12.2017

Ai lavoratori dipendenti spetta un periodo annuale di ferie retribuito non inferiore a 4 settimane.

I contratti collettivi possono stabilire un periodo superiore.

Il periodo minimo di 4 settimane deve essere necessariamente fruito dal dipendente e non può essere monetizzato: in altre parole il dipendente non vi può rinunciare ricevendo in cambio una indennità sostitutiva delle ferie.


Il periodo minimo di ferie deve essere goduto:

  • per almeno due settimane, in modo ininterrotto, entro l’anno in cui le ferie sono maturate;
  • per la parte restante entro i 18 mesi successivi l’anno in cui è stato maturato il diritto (D.Lgs.66/2013).


Esempio: le ferie maturate nell’anno x devono essere fruite al massimo entro il 30 giugno dell’anno x+2.


Il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute è ammesso solamente:

  • in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per i periodi di ferie maturate e non godute;
  • per le giornate che eccedono il periodo minimo di 4 settimane in costanza di rapporto di lavoro.

Sull’indennità sostitutiva delle ferie non godute sono dovuti i contributi previdenziali.

Essi devono essere versati entro il termine massimo di 18 mesi.

Nei casi nei quali, i contratti nazionali o aziendali, prevedano un termine maggiore, rispetto ai 18 mesi, per la fruizione delle ferie, il versamento andrà fatto entro tale maggiore termine.

In alcuni casi la scadenza dei 18 mesi viene sospesa, come nel caso di assenze per malattia, maternità, ecc.. Il decorso del temine dei 18 mesi riprende al momento della ripresa della prestazione lavorativa.

L’indennità per ferie non godute sono soggette al pagamento dei contributi INPS a prescindere dal loro effettivo pagamento al lavoratore dipendente.

Essa viene assoggettata a contributi sommandola alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza delle ferie.

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Esempio:
nel mese di giugno dell’anno x+2 il dipendente ha delle ferie non godute relative all’anno x. L’indennità per ferie non godute ammonta a euro 100. La retribuzione corrente del mese di luglio è pari a 1.500.
Nel periodo di paga relativo al mese di luglio dell’anno x+2, l’importo di 1.600 euro (1.500 + 100) viene assoggettato al pagamento dei contributi INPS.


Il versamento dei contributi sull’indennità per ferie non godute non fa venire meno il diritto del lavoratore di usufruire di esse, anche oltre il termine fissato dalla legge o dai contratti collettivi. In tal caso, nel momento di godimento delle ferie dal parte del lavoratore, si possono recuperare i contributi già versati.

Nel caso, invece, in cui il lavoratore non usufrisce delle ferie non godute, sulla cui indennità erano stati versati i relativi contributi, nel momento in cui tale indennità gli viene pagata sarà necessario assoggettare a contribuzione solamente la differenza retributiva rispetto a quanto già sottoposto a prelievo contributivo.


Esempio:
il lavoratore, a novembre dell’anno x+2 si licenzia. Egli non ha fruito delle ferie non godute. In seguito ad un rinnovo contrattuale l’indennità per ferie viene ricalcolata in euro 130. La parte da assoggettare a contributi INPS sarà solamente di 30 euro (130 - 100 già assoggettati a contribuzione).


 
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