SERVIZI PROMOZIONALI NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE

IL TRATTAMENTO AI FINI IVA DEI BONUS QUALITATIVI NELLA GRANDE DISTRIBUZIONE

Aggiornato al 05.09.2016

Accade, a volte, che le imprese produttrici di beni di largo consumo accordino alle aziende della grande distribuzione dei bonus di tipo qualitativo , cioè una somma di denaro per lo svolgimento di una specifica attività di marketing che si aggiunge a quella principale di compravendita. In altre parole, l’impresa della grande distribuzione si impegna, su richiesta del suo fornitore, ad incentivare la vendita dei beni acquistati.

Ai fini IVA, le somme corrisposte dall’azienda produttrice sono considerate erogazioni a fronte di una prestazione di servizi. Di conseguenza, esse vanno fatturate con applicazione dell’ IVA nella misura ordinaria (attualmente 22%).


La fattura può essere emessa:

  1. per specifiche operazioni, singola o riepilogativa.

    In questo caso la fattura, oltre alle indicazioni che essa deve contenere normalmente, dovrà riportare anche:

    • le condizioni di calcolo del compenso;
    • il calendario promozionale;
    • i punti vendita (o tipologia di punti vendita) in cui si è svolta la promozione, se specificamente individuati, oppure la dicitura "nell’intera rete di punti vendita";
    • il periodo di promozione, i prodotti o la categoria oggetto di promozione.
  2. a scadenze determinate nel caso in cui siano previsti pagamenti periodici.

    In questo caso la fattura, oltre alle indicazioni che essa deve contenere abitualmente, dovrà riportare anche:

    • l’indicazione se la singola prestazione è riconducibile ad un’attività unitaria.

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In entrambi i casi la fattura deve riportare la dicitura "acconto" e "salvo conguaglio".


In caso di controllo è necessario esibire, per ogni singola fattura:

  • l’accordo quadro, cioè il documento che contiene le condizioni che regolano i rapporti commerciali tra l’impresa produttrice e quella distributrice;
  • in presenza di un accordo quadro generico, che non individua nel dettaglio le attività promozionali da svolgere, l’accordo integrativo con i dettagli delle attività concordate (piano promozionale);
  • ogni eventuale attestazione interna o di terzi che, a consuntivo, documenti la verifica di avvenuta prestazione del servizio da parte del cliente e che riporti la descrizione delle attività promozionali effettuate;
  • qualunque altra documentazione che comprovi l’ attività promozionale svolta dal cliente (esempio: copia del volantino, mail al cliente, ecc..).

Il compenso corrisposto dall’impresa fornitrice all’azienda della grande distribuzione per i servizi promozionali deve essere congruo, cioè opportunamente determinato rispetto alla prassi commerciale al fine di evitare che possa essere configurato come contributo o liberalità.

 
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