PREMI DA FORNITORI

IL TRATTAMENTO FISCALE DEI PREMI RICEVUTI DAI FORNITORI

Aggiornato al 04.09.2013

Una particolare attenzione va posta al trattamento fiscale dei premi concessi dai fornitori.


I premi riconosciuti dal fornitore al cliente possono essere distinti in:

  • premi quantitativi;
  • premi qualitativi.

I premi quantitativi sono premi accordati al raggiungimento di un determinato obiettivo quantitativo: ad esempio, se nel corso dell’anno è stato superato un certo volume di acquisti o un certo volume di vendite dei propri prodotti.


Esempio.
L’impresa Alfa Spa riconosce un premio in natura:

  • ai clienti che nel corso dell’anno abbiamo effettuato acquisti superiori a 10.000 euro;
  • ai clienti che nel corso dell’anno abbiamo conseguito, dalla vendita dell’impresa Alfa, un fatturato superiore a 100.000 euro.

I premi qualitativi sono collegati ad un’obbligazione di fare che si assume l’impresa cliente al fine di incrementare le vendite di alcuni prodotti, obbligazione che si aggiunge all’operazione principale di compravendita.


Esempio.
L’impresa Alfa Spa riconosce un premio in natura:

  • alle aziende clienti che allestiscono un apposito spazio espositivo per i propri prodotti;
  • alle aziende clienti che abbiano un addetto che si occupi esclusivamente di promuovere le proprie vendite;
  • alle aziende clienti che raggiungano determinati livelli di soddisfazione della clientela.

I premi quantitativi sono equiparati, ai fini IVA, agli abbuoni e sconti.

Pertanto se:

  • sono previsti originariamente dal contratto deve essere emessa nota credito, assoggettata ad IVA, senza alcun limite temporale;
  • non sono previsti originariamente dal contratto, ma vengono concordati successivamente dalle parti, deve essere emessa nota credito assoggettata ad IVA entro 1 anno dall’operazione originaria. In caso contrario va emessa nota credito senza IVA.

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E’ sempre possibile, in entrambi i casi, emettere nota di variazione senza rettifica dell’IVA, per il solo ammontare dell’imponibile.

I premi qualitativi sono da considerare una remunerazione di attività svolte in aggiunta rispetto all’operazione principale di compravendita e sono assimilabili a prestazioni di servizi. Pertanto essi vanno fatturati dal cliente ed assoggettati ad IVA.

Va, infine, ricordato che i premi in denaro che non costituiscono il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi non sono imponibili ai fini IVA in base a quanto disposto dall’art.2, comma 3, del DPR 633/72.

Nel caso, invece, in cui la corresponsione del premio in denaro è collegato alla preventiva pattuizione del raggiungimento di un obiettivo quantitativo, esso deve essere considerato come il corrispettivo di una prestazione di servizi e, in quanto tale, esso è imponibile ai fini IVA.

Può essere utile a tale proposito la lettura della RM 120/E del 17/09/2004.

 
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