SCONTI IN NATURA

IL TRATTAMENTO, AI FINI IVA, DEGLI SCONTI IN NATURA

Aggiornato al 05.09.2016

Può accadere che un’impresa, anziché concedere ad un cliente uno sconto in denaro, cioè sotto forma di riduzione del prezzo di vendita, gli accordi uno sconto in natura, cioè cedendogli dei beni gratuitamente a titolo sconto.

Qual è il trattamento IVA di questa operazione?


L’ipotesi è disciplinata all’ art.15 del DPR 633/72, al punto 2, quando si dice che è escluso dal computo della base imponibile il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità delle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata.

Vediamo, quindi, quali caratteristiche può avere l’operazione e come essa può essere trattata ai fini IVA.


SCONTI IN NATURA

  • Sconti, premi, abbuoni in natura previsti già nel contratto di vendita
    • Aliquota IVA dei beni ceduti a titolo di sconto, premio abbuono
      MAGGIORE

      rispetto all’aliquota IVA applicata ai beni ceduti a titolo oneroso

      Operazione soggetta ad IVA


      Esempio
      beni ceduti a titolo oneroso: 1.000 - IVA 4%
      beni ceduti a titolo di sconto previsto già in contratto: 100 - IVA 22%

    • Aliquota IVA dei beni ceduti a titolo di sconto, premio abbuono
      UGUALE
      o
      MINORE

      rispetto all’aliquota IVA applicata ai beni ceduti a titolo oneroso

      Operazione esclusa dall’IVA


      Esempio
      beni ceduti a titolo oneroso: 1.000 - IVA 22%
      beni ceduti a titolo di sconto previsto già in contratto: 100 - IVA 22%


      Esempio
      beni ceduti a titolo oneroso: 1.000 - IVA 22%
      beni ceduti a titolo di sconto previsto già in contratto: 100 - IVA 4%


  • Sconti, premi, abbuoni in natura non previsti nel contratto di vendita e concessi successivamente ad esso

    Operazione sempre soggetta ad IVA


L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Nel caso in cui lo sconto in natura è soggetto ad IVA la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio, abbuono.

La definizione di valore normale è contenuta nell’art.14 del DPR 633/72. Con questa espressione si intende l’intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui

avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.

Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende:

  • per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;
  • per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi.

 
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