REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E I LAVORATORI IN MOBILITÀ

IL NUOVO REGIME FISCALE INTRODOTTO DAL D.L. 98/2011

Aggiornato al 13.09.2011
Il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità è stato attualmente sostituito dal regime forfettario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.

Il D.L. n.98/2011 convertito nella L.111/2011 ha introdotto il nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità.

Il nuovo regime potrà essere applicato dal 1° gennaio 2012 e prevede il pagamento, da parte del contribuente, di un’imposta forfettaria del 5% del reddito dichiarato.

Vediamo, nel dettaglio, le caratteristiche di tale regime.


SOGGETTI AMMESSI AL REGIME FISCALE PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE E I LAVORATORI IN MOBILITA’

Sono ammessi al nuovo regime esclusivamente le persone fisiche che intraprendano un’attività di impresa o un’arte o professione. Sono quindi escluse le società qualunque sia la loro veste giuridica.

Il nuovo regime è applicabile a coloro che intraprendono, a partire dal 2012, una nuova attività o che l’abbiano intrapresa dopo il 31 dicembre 2007.

Ulteriori requisiti richiesti sono:

  • il contribuente non deve aver esercitato nei 3 anni precedenti altra attività imprenditoriale, anche in forma associata o familiare o attività di lavoro autonomo;
  • l’attività non deve essere la mera prosecuzione di una precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • qualora si prosegua un’attività svolta in precedenza da altri, l’ammontare dei ricavi realizzati nell’anno precedente l’accesso al beneficio, non può essere superiore a 30.000 euro.

Per accedere al nuovo regime fiscale è richiesto il possesso dei requisisti previsti agli articoli dal 96 al 117 dell’art.1 della L.244/2007 che ha istituito il regime dei contribuenti minimi. Pertanto si tratta degli stessi requisiti prescritti per l’accesso a tale regime (Si veda Soggetti ammessi al regime dei contribuenti minimi).

Il regime agevolato cessa di essere applicabile dall’anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni previste per accedervi.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'


CARATTERISTICHE DEL REGIME FISCALE PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE E I LAVORATORI IN MOBILITA’

Il regime è caratterizzato dal pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali comunali e regionali, pari al 5% del reddito d’impresa o professionale.

Inoltre è prevista l’esenzione dall’IRAP.

Per quanto riguarda l’IVA non vi è obbligo di rivalsa, si ha diritto a detrarre l’IVA sugli acquisti.

L’agevolazione, consistente nel pagamento dell’imposta sostitutiva, si applicherà per i primi 5 anni di attività.

Inoltre è prevista l’applicabilità dell’imposta sostitutiva oltre i primi 5 anni di attività, ma entro il periodo di imposta di compimento del 35° anno di età dell’imprenditore o professionista.


impresa costituita a gennaio 2012. Età dell’imprenditore 40 anni.
Pagamento dell’imposta sostitutiva per i periodi d’imposta 2012 - 2016.

Impresa costituita nel 2013. Età dell’imprenditore 40 anni.
Pagamento dell’imposta sostitutiva per i periodi d’imposta 2013 - 2017.

Impresa costituita a gennaio 2012. Età dell’imprenditore 32 anni.
Pagamento dell’imposta sostitutiva per i periodi d’imposta 2012 - 2016.

Impresa costituita a gennaio 2012. Età dell’imprenditore 28 anni.
Pagamento dell’imposta sostitutiva per i periodi d’imposta 2012 - 2019.


OBBLIGHI CONTABILI PREVISTI DEL REGIME FISCALE PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE E I LAVORATORI IN MOBILITA’

L’imprenditore o il professionista che applica il regime fiscale per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità dovrà:

  • emettere e conservare regolari fatture numerate nelle quali non dovrà essere evidenziata l’IVA mentre, nel caso di professionisti, dovrà essere indicata la ritenuta d’acconto;
  • numerare e conservare le fatture di acquisto e gli altri documenti ricevuti;
  • presentare la dichiarazione dei redditi.

Il contribuente, invece, non dovrà:

  • effettuare le liquidazioni periodiche dell’IVA e i relativi versamenti;
  • presentare la dichiarazione IVA e la dichiarazione IRAP;
  • tenere il registro IVA acquisti, vendite e corrispettivi, il libro giornale e il libro degli inventari, i conti di mastro, il libro cespiti;
  • effettuare le comunicazioni dei dati in merito ai paradisi fiscali.

 
Gli altri approfondimenti sull’argomento:
 
I nostri prodotti
Ebook e corsi on line
EconomiAziendale.net

LezioniDiMatematica.net

DirittoEconomia.net

StoriaFacile.net

SchedeDiGeografia.net

LeMieScienze.net