CALCOLO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA NEL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

COME SI CALCOLA L'IMPOSTA SOSTITUTIVA NEL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI

Aggiornato al 11.02.20015
Il regime dei contribuenti minimi è stato sostituito dal regime forfettario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.

Il regime dei contribuenti minimi prevede l’applicazione di un’ imposta sostitutiva dell’IVA, IREPF, IRAP e addizionali comunali e regionali.

L’aliquota applicata è pari al 20% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

Nel caso di imprese familiari l’imposta è dovuta dal titolare dell’impresa ed è calcolata sul reddito al lordo delle quote spettanti ai collaboratori.

Vediamo come si determina il reddito d’impresa e di lavoro autonomo nel caso di contribuenti minimi.


NOZIONE DI REDDITO D’IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO.

Il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva è dato dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’arte o della professione.

Inoltre concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio dell’arte o professione. Si dovrà tenere conto anche di sopravvenienze attive e passive.

Sono deducibili dal reddito i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti dal titolare della impresa familiare per conto dei propri collaboratori, semprechè gli stessi risultino fiscalmente a carico del titolare. La deducibilità di tali contributi spetta anche con riferimento a quelli versati per conto dei collaboratori dell’impresa familiare che non risultino fiscalmente a carico, a condizione che il titolare dell’impresa non abbia esercitato la rivalsa sui propri collaboratori.

Quindi il reddito soggetto a tassazione è dato da:

ricavi o compensi percepiti
+ plusvalenze e sopravvenienze attive
- spese sostenute
- minusvalenze e sopravvenienze passive
- contributi previdenziali ed assistenziali

E’ evidente, quindi, che la determinazione del reddito non segue il criterio di competenza, ma si applica sempre ed esclusivamente il criterio di cassa sia nel caso di imprese che di lavoratori autonomi.

Sulla base di tale principio, pertanto, sia i componenti negativi che quelli positivi partecipano alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui si verifica la relativa manifestazione finanziaria, anche nel caso in cui la competenza economica va riferita ad altri periodi di imposta.

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Per questa ragione, deve ritenersi che anche il costo sostenuto per l’acquisto di beni strumentali concorra alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è avvenuto il pagamento e che la plusvalenza realizzata per la cessione di un bene strumentale acquistato nel periodo di vigenza del regime sarà pari all’intero corrispettivo di cessione.

Detta plusvalenza concorrerà integralmente alla formazione del reddito nel periodo d’imposta in cui è percepito il corrispettivo.

In caso di cessione di beni strumentali acquistati in periodi precedenti rispetto a quello dal quale decorre il regime dei contribuenti minimi l’eventuale plusvalenza o minusvalenza è determinata come differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo non ammortizzato.

Nel caso di rateizzazione del corrispettivo, la rata percepita concorre alla formazione del reddito del periodo di imposta, al netto della quota del costo non ammortizzato determinata in misura corrispondente al rapporto tra la somma percepita nel periodo di imposta ed il corrispettivo complessivo.

L’applicazione del criterio di cassa fa sì che non assume alcuna rilevanza sotto il profilo fiscale l’eventuale valore attribuito alle rimanenze di merci acquistate nel corso dell’esercizio. Il costo di acquisto di tali beni va imputato al periodo di imposta in cui avviene il relativo pagamento.

Nel primo periodo d’imposta di applicazione del regime dei contribuenti minimi, le rimanenze finali riferite all’esercizio precedente costituiscono un componente negativo, fino a concorrenza dei componenti positivi incassati. L’eventuale eccedenza rileva nei periodi di imposta successivi con le stesse regole.

Per quanto riguarda i contributi previdenziali ed assistenziali va precisato che essi devono essere dedotti prioritariamente dal reddito di impresa o di lavoro autonomo determinato in base al regime in esame, nei limiti in cui trovano capienza in tale reddito. L’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo del contribuente in base all’articolo 10 del Tuir.


REDDITO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUENTE

Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dei contribuenti minimi non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, il reddito dell’attività soggetta al regime dei contribuenti minimi va aggiunto agli altri redditi ai fini della determinazione del reddito complessivo, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia nonché ai fini della determinazione della base imponibile dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Il reddito soggetto all’imposta sostitutiva non deve essere considerato, nel determinare il reddito utile per il riconoscimento delle detrazioni di cui all’articolo 13 del TUIR.

Regole particolari si applicano con riferimento ai componenti di reddito riferiti ad esercizi precedenti e alle perdite fiscali realizzate in periodi d’imposta precedenti.

 
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