CONTRIBUENTI MINIMI
CARATTERISTICHE DEL REGIME
Il regime dei contribuenti minimi prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IVA, IREPF, IRAP e addizionali comunali e regionali.
L’aliquota applicata è pari al 20% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
Il regime dei contribuenti minimi rappresenta il regime naturale per i soggetti che possiedono i requisiti previsti dalla legge (per un approfondimento si veda Soggetti ammessi al regime dei contribuenti minimi).
REGIME DELLA FRANCHIGIA E CONTRIBUENTI MINIMI
Inoltre il regime si applica a tutti quei soggetti che, nel 2007, hanno adottato il regime della franchigia.
Infatti, il regime dei contribuenti minimi va ad abrogare, a partire dal 1° gennaio 2008, il regime della franchigia.
I soggetti in regime di franchigia, che avevano ricevuto un numero di partita IVA speciale, possono continuare ad usarlo, sia che intendano usare il nuovo regime dei contribuenti minimi che nel caso in cui decidano di non applicarlo.
I contribuenti, che nel 2007, pur possedendo i requisiti per applicare il regime della franchigia hanno optato per il regime ordinario, possono applicare già dal 2008 il regime dei contribuenti minimi anche se non è trascorso il periodo minimo (triennio) di permanenza nel regime ordinario.
REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E CONTRIBUENTI MINIMI
I soggetti che avevano optato ad inizio attività per l’applicazione del regime fiscale agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali, valido per il periodo d’imposta in cui è iniziata l’attività e per i due successivi, possono scegliere di restare in tale regime fino al termine di durata dello stesso, oppure, se ne ricorrono i requisiti, possono applicare il regime dei contribuenti minimi, anche se non è ancora terminato il triennio.
ADEMPIMENTI NECESSARI
Il nuovo regime può essere usato senza dover effettuare nessuna comunicazione preventiva (con il modello AA9) o successiva (in sede di dichiarazione IVA).
Per i soggetti che iniziano una nuova attività e che prevedono di avere i requisiti previsti per l’applicazione del regime dei contribuenti minimi devono comunicarlo nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9).
Fino a quando non saranno approvati i nuovi modelli AA9 andrà barrata la casella “ Contribuenti minori” del quadro B.
SCELTA DEL REGIME DA ADOTTARE
Il contribuente che presenta i requisiti per l’ammissione del regime dei contribuenti minimi può decidere di optare per il regime ordinario.
In questo caso è sufficiente adottare un comportamento concludente. Pertanto per l’applicazione delle imposte nei modi ordinari è sufficiente emettere fattura con addebito dell’IVA al cliente o esercitare la detrazione dell’IVA.
L’opzione per il regime ordinario deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate con la prima dichiarazione annuale presentata successivamente alla scelta.
L’opzione è valida per almeno un triennio e, trascorso tale periodo minimo, si rinnova di anno in anno fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Di conseguenza il contribuente che decide di applicare l’imposta nei modi ordinari è vincolato alla scelta effettuata per almeno tre anni (quindi, in sede di prima applicazione, almeno fino al 2010). Successivamente (nel nostro esempio dal 2011) può scegliere in qualsiasi momento di applicare le regole proprie dei contribuenti minimi se ne ricorrono i presupposti.
Una deroga è prevista per il solo 2008: in deroga all’obbligo di applicazione del regime ordinario per almeno un triennio dall’opzione, limitatamente al periodo d’imposta 2008, è prevista la possibilità di revocare l’opzione per il regime ordinario con effetto dal periodo d’imposta 2009. In questo caso, poiché i contribuenti minimi non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale IVA, la revoca va comunicata presentando, unitamente alla dichiarazione dei redditi ed entro gli stessi termini,
il modello VO ( comunicazioni delle opzioni e delle revoche) rinvenibile nella dichiarazione annuale IVA.
REGIMI FISCALI ABROGATI
Con l’entrata in vigore del regime dei contribuenti minimi, vengono abrogati una serie di regimi fiscali.I regimi fiscali abrogati sono:
- regime dei contribuenti minimi in franchigia;
- regime fiscale delle attività marginali;
- regime c.d. super-semplificato per le imprese ed i lavoratori autonomi di minori dimensioni.
SEMPLIFICAZIONI
Il regime dei contribuenti minimi prevede l’applicazione di una serie di semplificazioni di natura contabile e fiscale.
Vediamo quali sono.
ADEMPIMENTI NON RICHIESTI.
I contribuenti minimi sono esonerati dai seguenti obblighi:
IVA:- Liquidazione e versamento dell’IVA
- Registrazione delle fatture emesse
- Registrazione dei corrispettivi
- Registrazione degli acquisti
- Tenuta e conservazione dei registri e documenti
- Rimane l’obbligo di conservazione delle fatture di acquisto e delle bolle doganali di importazione
- Dichiarazione e comunicazione annuale
- Compilazione e invio elenchi clienti e fornitori
Redditi:
- Versamento dell’IRPEF, IRAP, delle addizionali comunali e regionali
- Obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi
- Presentazione della dichiarazione IRAP
- Applicazione degli studi di settore e dei parametri.
OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI MINIMI
Di conseguenza i contribuenti minimi hanno i seguenti obblighi:
- Certificare i corrispettivi (con emissione di fattura, ricevuta o scontrino)
- Numerare e conservare le fatture di acquisto e le bolle doganali
- Integrare le fatture per acquisti intracomunitari e per le altre operazioni in cui risultano debitori d’imposta (esempio: operazioni soggette al regime del reverse charge) con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta
- Versare, entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, l’imposta risultante dalle fatture di acquisto integrate
- Presentare agli uffici doganali gli elenchi intrastat
- Conservare i documenti ricevuti ed emessi previsti dall’art.22 del DPR 600/73
Per gli artisti e professionisti rimane l’obbligo di tenere uno o più conti correnti bancari o postali nei quali far confluire, obbligatoriamente, le somme riscosse nell’esercizio dall’attività e dai quali devono essere prelevate le somme occorrenti per il pagamento delle spese.
Si applica ai contribuenti minimi la norma che prevede che i compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo i casi di importi unitari inferiori a 100 euro. Si tenga presente che il limite, fino al 30 giugno 2008 è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro.
IVA
I contribuenti minimi non possono esercitare il diritto di rivalsa. Essi dunque non applicano l’IVA sulle operazioni di cessione di beni e sulle prestazioni di servizi.
La fattura emessa o lo scontrino non devono prevedere l’addebito dell’IVA.
Sulla fattura emessa va riportata la dicitura “operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008”.
Le cessioni di beni effettuate dai contribuenti minimi nei confronti di soggetti appartenenti ad un altro stato membro dell’Unione Europea non sono considerate cessioni intracomunitarie ma cessioni interne senza il diritto alla rivalsa.
In questi casi il cedente deve indicare nella fattura che l’operazione “non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331”.
L’ IVA su acquisti nazionali e comunitari e l’IVA relativa ad eventuali importazioni non può essere detratta.
In tutti i casi nei quali il contribuente minimo pone in essere operazioni di acquisto con le quali assume la qualità di debitore d’imposta nei confronti dell’Erario (ad esempio, nell’ipotesi di acquisti intracomunitari o di acquisti per i quali si applica il reverse charge), egli è obbligata ad integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e a versarla entro il termine stabilito per i contribuenti che liquidano l’imposta con periodicità mensile, ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA
Il contribuente che passa dal regime ordinario a quello dei contribuenti minimi deve tenere conto nella dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui è stata applicata l’IVA nei modi ordinari, dell’ imposta relativa alle operazioni ad esigibilità differita.
Obblighi contabili regime forfettario
Regime forfettario caratteristiche
Regime forfettario: calcolo imposta sostitutiva
Regime forfettario e operazioni con l’estero
Regime forfettario: regime contributivo
Soggetti ammessi al regime dei contribuenti minimi
Calcolo dell’imposta sostitutiva nel regime dei contribuenti minimi
Circolare ministeriale n.73/E del 21/12/2007
Franchigia IVA
Contribuenti minimi e regimi speciali
Contribuenti minimi: altri requisiti per l’accesso al regime
Contribuenti minimi e beni strumentali
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Contribuenti minimi e deducibilità delle spese
Altri chiarimenti sul regime dei contribuenti minimi
Registro beni ammortizzabili - regimi agevolati
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Contribuenti minimi - cosa cambia dal 2012
Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità