CONTRIBUENTI MINIMI ED ENTRATA NEL REGIME

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SUL NUOVO REGIME INTRODOTTO DALLA FINANZIARIA 2008 - CIRCOLARE 7/E DEL 2008

Aggiornato al 11.02.2015
Il regime dei contribuenti minimi è stato sostituito dal regime forfettario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.

PRESENTAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE SENZA INDICAZIONE DELL’OPZIONE PER IL REGIME DEI MINIMI

Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di presumere la sussistenza dei requisiti prescritti.

Pertanto, il contribuente che ha presentato la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA a decorrere dal 1° gennaio 2008 e che non ha manifestato la scelta per il regime dei minimi potrà, nei successivi trenta giorni, rettificare l’originaria dichiarazione recandosi direttamente presso l’ufficio competente.

Tuttavia, se il contribuente non ha provveduto a comunicare l’opzione per il regime dei minimi con la dichiarazione di inizio attività o con la successiva rettifica sarà assoggettato a sanzione.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'


EMISSIONE DELLA FATTURA CON ADDEBITO DELL’IMPOSTA

L’emissione di fattura con addebito dell’imposta al cessionario o committente non è di per sé sufficiente ad esprimere la volontà di non avvalersi del regime dei contribuenti minimi.

Al riguardo i contribuenti che intendono applicare il nuovo regime potranno emettere nota di variazione (da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini IVA) per correggere gli errori commessi con la fattura ed il cessionario o committente, che abbia registrato la fattura, è tenuto a registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.

Se, invece, il contribuente, oltre all’emissione della fattura con addebito dell’imposta il contribuente ha esercitato il diritto alla detrazione e proceduto alle liquidazioni periodiche del tributo, il comportamento potrà essere considerato inequivocabilmente espressivo dell’opzione per il regime ordinario.


REGISTRI IVA

L’istituzione e la tenuta dei registri IVA non integrano gli estremi del comportamento concludente.

La circostanza che i contribuenti minimi siano esonerati dagli obblighi di tenuta dei registri IVA non esclude che gli stessi possano, per scelta dettata da finalità amministrative proprie ed ulteriori rispetto all’adempimento degli obblighi fiscali, decidere di tenere comunque i registri previsti ai fini IVA.

 
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