FRANCHIGIA IVA

Il regime IVA previsto dal D.L.223/2006

Aggiornato al 08.09.2006
NOTA: il regime della franchigia IVA è stato abrogato a partire dal 01.01.2008

ll D.L.223/2006 convertito in legge il 03/08/2006 ha introdotto un nuovo regime IVA: quello della franchigia.

Il nuovo regime sarà applicabile a partire dal 01 gennaio 2007.

Soggetti interessati.

Il regime si applica nei confronti di:

· imprenditori individuali commerciali o agricoli;

· artisti e professionisti .

Sono esclusi dall’applicazione del nuovo regime:

· le società di persone e di capitali;

· gli imprenditori individuali e gli artisti e professionisti che non risiedono nel territorio dello Stato;

· coloro che si avvalgono di regimi speciali per la determinazione dell’imposta come, ad esempio, il regime agricolo, per l’editoria, per le agenzie di viaggio e turismo, per i rottami e operazioni similari, per i giochi, spettacoli ed intrattenimenti, per i beni usati, oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione.

Ai soggetti cui si applica il regime della franchigia sarà attribuito un numero speciale di partita IVA:

· direttamente dall’Agenzia delle entrate a seguito della prima comunicazione dei dati, nel caso di soggetti già in attività;

· in seguito alla presentazione della dichiarazione di inizio attività per i soggetti che iniziano l’attività e che ritengono di versare nelle condizioni previste per l’accesso al regime.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Determinazione del volume d’affari.

Il regime della franchigia si applica ai soggetti che:

· nel caso di soggetti già in attività:

- nell’anno solare precedente hanno conseguito un volume d’affari non superiore a 7.000 euro;

- nell’anno solare precedente non hanno effettuato esportazioni.

· in caso di inizio dell’attività:

- prevedono di realizzare nell’anno solare un volume d’affari non superiore a 7.000 euro;

- prevedono di non effettuare esportazioni.

Il volume d’affari deve essere determinato facendo riferimento all’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento all’anno solare precedente - tenendo conto della variazioni di cui all’articolo 26 del DPR n. 633 - con esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi di beni e di servizi tra attività separate nell’ambito della stessa impresa.

Nel caso in cui il soggetto svolga più attività occorre considerare il volume d’affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate, anche se gestite con contabilità separata o se assoggettate a regimi speciali espressamente disciplinati.

Nel calcolo del volume d’affari si deve tenere conto anche dei corrispettivi e dei compensi assoggettati a regimi speciali.

Casi nei quali la franchigia non è applicabile

Il regime della franchigia può non essere applicato dal contribuente che ha la facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. L’opzione è vincolante per il contribuente per un triennio, trascorso il quale la scelta resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando è concretamente applicata.

L’opzione deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata: fino a tale momento la scelta si desume dal comportamento concludente tenuto dal contribuente.

La revoca dell’opzione ha effetto dall’anno nel corso del quale è operata. Poiché l’applicazione del regime della franchigia comporta l’esonero per il contribuente dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA la scelta deve essere comunicata presentando, il “quadro VO” “comunicazioni delle opzioni e delle revoche” rinvenibile nella dichiarazione annuale IVA, unitamente alla dichiarazione dei redditi ed entro gli stessi termini.

Dal regime della franchigia si fuoriesce in due ipotesi:

· è conseguito un volume d’affari superiore a 7.000 euro;

· sono effettuate esportazioni.

In entrambi i casi il regime cessa di avere efficacia a decorrere dall’anno solare successivo a quello in cui è superato uno dei limiti, ovvero a decorrere dal medesimo anno solare se la soglia viene superata per oltre il cinquanta per cento del limite stesso.

Facciamo un esempio:

2007 – volume d’affari superiore a 7.000 euro, ma non a 10.500 - il contribuente calcolerà l’imposta nei modi ordinari a decorrere dall’anno 2008;

2007 - volume d’affari superiore a 10.500 euro - il contribuente calcolerà l’imposta nei modi ordinari a decorrere dall’anno 2007. In questo caso l’imposta andrà applicata secondo le regole ordinarie fin dall’inizio dell’anno e, pertanto, il contribuente dovrà calcolare e versare l’IVA a debito relativa alle operazioni effettuate nell’anno 2007 dopo aver detratto l’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo.

Obblighi tributari IVA

I soggetti che applicano il nuovo regime della franchigia sono esonerati dai seguenti adempimenti:

  • registrazione delle fatture emesse (articolo 23),

  • registrazione dei corrispettivi (articolo 24)

  • registrazione degli acquisti (articolo 25)

  • dichiarazione e comunicazione annuale (articoli 8 e 8-bis del DPR 22 luglio 1998, n. 322)

  • compilazione ed invio del nuovo elenco clienti e fornitori (articolo 37, commi 8 e 9 del D.L.223/2006)

  • tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39) fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione.


I soggetti che applicano il regime della franchigia hanno i seguenti obblighi :

· l’obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;

· l’obbligo di certificazione dei corrispettivi;

· l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate;

· l’obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori di imposta (ad es. inversione contabile) con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta;

· l’obbligo di versamento dell’imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Per tutti gli adempimenti tributari i contribuenti che applicano il regime della franchigia possono farsi assistere dall’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente.

I contribuenti in regime di franchigia:

· non addebitano l’IVA ai clienti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi;

· non detraggono l’IVA assolta sugli acquisti, nazionali e comunitari, nonché sulle importazioni;

· devono certificare i corrispettivi con emissione di ricevuta o scontrino.

Acquisti intracomunitari

Nel caso di acquisti intracomunitari o di acquisti per i quali si applica il reverse charge, il contribuente in franchigia deve integrare la fattura ricevuta con indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Rettifica della detrazione

Nel caso in cui dei contribuenti che esercitano l’attività già prima del 2007 passano al regime della franchigia devono tenere presente che occorre rettificare l’IVA già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati.

Analoga rettifica va applicata quando il contribuente transita, anche per opzione, dal regime della franchigia al regime ordinario.

Rimborso dell’imposta a credito

Nel caso di passaggio dal regime normale a quello della franchigia, qualora dall’ultima dichiarazione annuale IVA, eseguite le opportune rettifiche, emerga una eccedenza di credito IVA, il medesimo potrà essere chiesto a rimborso se sussistono i presupposti, ovvero potrà essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi.

 
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