DDT E OPERAZIONI CON L'ESTERO

USO DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO NELL'AMBITO DELLE OPERAZIONI CON L'ESTERO

Aggiornato al 03.12.2014

L’emissione di un documento di trasporto può essere effettuato anche nel caso di operazioni con l’estero.


In questa ipotesi il Ddt svolge due funzioni:

  • costituisce un mezzo di prova dell’avvenuta operazione (ad esempio dell’esportazione effettuata);
  • permette di effettuare la fatturazione differita.

Di seguito riportiamo una sintesi dei dati da indicare nel documento di trasporto, oltre quelli normalmente richiesti, e delle sue particolari peculiarità nelle differenti ipotesi di operazioni con l’estero.


ESPORTAZIONI

Ulteriori dati da indicare:

  • destinazione estera dei beni;
  • tipo di esportazione (ordinaria, triangolare, ecc..) .

Nell’ipotesi di esportazione definitiva senza passaggio della proprietà e di successiva importazione, l’emissione del documento di trasporto permette di superare la presunzione di cessione senza che vi sia bisogno di annotare il documento in un apposito registro.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'


CESSIONI INTRACOMUNITARIE - CESSIONI TRIANGOLARI

Ulteriori dati da indicare:

  • annotazione che il trasporto è stato effettuato dal primo cedente per incarico del proprio cessionario al fine della non imponibilità della cessione interna


CESSIONI VERSO OPERATORI DI SAN MARINO

  • documento di trasporto da emettere in tre copie, due delle quali vanno consegnate all’acquirente.

 
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