AUTOCONSUMO E IVA
COME VIENE TRATTATO L'AUTOCONSUMO AI FINI IVA
L’espressione autoconsumo viene normalmente usata per intendere la destinazione di beni o servizi dell’impresa al consumo personale o familiare dell’imprenditore o per finalità estranee all’impresa.
Si parla in questi casi di autoconsumo esterno.
A questo si affianca l’autoconsumo cosiddetto interno, cioè il consumo di beni o servizi, normalmente destinati alla vendita, all’interno dell’impresa per finalità legate all’attività economica esercitata.
Esempio.
L’imprenditore che produce attrezzature minute destinate al mercato, utilizza parte di esse nei propri reparti di produzione.
In questa ipotesi si parla di autoconsumo interno.
L’autoconsumo interno è irrilevante ai fini IVA.
Soffermiamoci quindi ad esaminare l’autoconsumo esterno.
Esempio.
L’imprenditore che produce capi di abbigliamento ne preleva alcuni per i propri bisogni familiari.
L’autoconsumo esterno è considerato, in linea di massima, un’ operazione imponibile ai fini IVA.
Vediamo di chiarire meglio le diverse ipotesi che si possono avere e come esse vanno considerate ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
CESSIONI DI BENI
La destinazione dei beni all’uso o al consumo personale o familiare dell’imprenditore o di coloro che esercitano un’arte o professione o ad altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa o dell’arte o della professione viene assimilata ad una vera e propria cessione di beni (art.2 del DPR 633/72) e di conseguenza essa è imponibile ai fini IVA.
Questa regola si applica anche nel caso in cui la destinazione dei beni all’uso personale o familiare o a finalità estranee all’attività economica esercitata venga determinata da cessazione dell’attività.
Esempio.
Il commerciante al minuto di prodotti hardware, che chiude la propria attività, preleva dal magazzino alcuni computers per destinarli all’uso personale.
Ci troviamo di fronte ad un’operazione imponibile.
La destinazione del bene al consumo personale o familiare dell’imprenditore o del professionista o a finalità estranee all’attività esercitata non viene considerata imponibile nel caso in cui al momento dell’acquisto o dell’importazione del bene non è stata detratta l’IVA in quanto indetraibile oggettivamente o soggettivamente o per scelta del contribuente.
PRESTAZIONE DI SERVIZI
Le prestazioni di servizi effettuate dall’imprenditore per l’uso personale o familiare o effettuate a titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa sono assimilate alle prestazioni di servizi a condizione che il loro valore sia superiore a 25,82 euro (art.3 del DPR 633/72) e di conseguenza sono imponibili ai fini IVA.
Non viene invece, considerata imponibile, l’autoconsumo di servizi da parte dell’ artista o del professionista.
Anche in questo caso vale la regola che l’imponibilità sussiste solamente a condizione che sia stata detratta l’IVA relativa ai beni o servizi utilizzati per l’esecuzione del servizio stesso.
Inoltre non sono imponibili ai fini IVA, la destinazione a finalità estranee all’impresa delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato e da enti pubblici.
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