BENI DESTINATI A FINALITA' ESTRANEE ALL'IMPRESA

QUANDO LA DESTINAZIONE DEI BENI A FINALITÀ ESTRANEE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA GENERA DEI RICAVI

Aggiornato al 04.11.2013

La destinazione dei beni aziendali a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, fiscalmente, genera dei ricavi da assoggettare a tassazione.

La materia è regolata da due articoli: l’art.85 e l’art.57 del TUIR.


Concorre a formare i ricavi il valore normale dei beni dai quali si conseguono ricavi:

  • destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, nel caso di imprese individuali;
  • assegnati ai soci, nel caso di società;
  • destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.


Esempio:
se un commerciante di capi di abbigliamento preleva dal magazzino alcuni abiti per sé e per la propria famiglia deve comprendere tra i ricavi il loro valore normale.

La nozione di valore normale è contenuta nell’art.9 del TUIR. Per valore normale si intende:

  • il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari
  • in condizioni di libera concorrenz a
  • al medesimo stadio di commercializzazione
  • nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.

Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile

  • ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi
  • in mancanza si fa riferimento alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso.

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Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.


Nel caso di titoli il valore normale va così determinato:

  • Azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri: in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ ultimo mese;
  • Altre azioni, titoli o quote di partecipazione al capitale di enti: in proporzione al valore del patrimonio netto della società;

    Se l’ente emittente è di nuova costituzione il valore normale va determinato in proporzione all’ammontare complessivo dei conferimenti.

  • Obbligazioni e altri titoli diversi dai precedenti: in base al valore normale di titoli analoghi per caratteristiche, negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri.

    In mancanza di tale valore in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.


Non generano ricavi, ma plusvalenze o minusvalenze, la destinazione extra aziendale di beni strumentali come impianti, macchinari, automezzi, mobili, computer, ecc..

La cessione gratuita di alcuni beni alle ONLUS può non essere considerata destinazione di beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa se sono rispettate alcune condizioni. In questo caso il loro valore normale non rientra nel computo dei ricavi.

Le prestazioni gratuite di servizi non si considerano ricavi.

 
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