OPERE DELL'INGEGNO

CALCOLO DELLE QUOTE FISCALMENTE DEDUCIBILI

Aggiornato al 01.09.2017

Sotto l’aspetto fiscale le opere dell’ingegno sono disciplinate nell’ambito dei beni immateriali (art.103 TUIR).

Il primo comma di tale articolo prevede che le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali , dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo.

Dunque la norma fissa la deduzione di una quota massima di ammortamento del 50% del costo.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Esempio:


Ammortamento opere dell'ingegno

L’Amministrazione finanziaria si è espressa con riferimento agli ammortamenti di opere cinematografiche affermando che il costo è ammortizzabile secondo le regole stabilite per le opere dell’ingegno, sia nel caso in cui l’opera è detenuta in proprietà, sia nel caso in cui essa è detenuta in base a un contratto di licenza ( R.M. 35 del 13/02/2003).

Alle opere dell’ingegno non è applicabile la norma che prevede la deduzione integrale del costo nell’esercizio di sostenimento nel caso in cui esso non superi i 516,46 euro trattandosi di beni immateriali.

Prima dell’entrata in vigore del D.L.233/2006 la quota massima deducibile era di un terzo del costo.

 
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