DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DELL'INGEGNO

COSA SI INTENDE CON QUESTA ESPRESSIONE E COME VANNO ESPOSTI IN BILANCIO

Aggiornato al 07.01.2009

Tra i beni immateriali capitalizzabili in bilancio si trovano anche i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno disciplinate dal Codice civile. Tali diritti possono essere prodotti all’interno dell’impresa o possono essere acquistati da terzi.

I diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno compaiono in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali alla voce 3) insieme ai diritti di brevetto industriali.

Come per tutte le altre voci di bilancio anche queste possono formare oggetto di un’ ulteriormente suddivisione, senza eliminazione della voce complessiva e dell’importo corrispondente, o di un possibile raggruppamento con altre voci (dell’art.2423-ter).

I principi contabili internazionali includono i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno tra le attività immateriali.

I diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono beni immateriali tutelati dalla norme giuridiche. Infatti il Codice civile disciplina il diritto d’autore sulle opere dell’ingegno letterarie e artistiche e afferma, all’art.2575, che formano oggetto del diritto d’autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

La creazione dell’opera rappresenta il momento nel quale il diritto si acquisisce. Esso si concretizza nella possibilità di pubblicare l’opera e di utilizzarla in modo esclusivo, con ogni forma e modo nel rispetto dei soli limiti stabiliti dalla legge.

L’azienda può acquisire tali diritti sia in quanto prodotte all’interno della stessa, sia in quanto acquistate da terzi.

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In quest’ultimo caso possono essere iscritti tra i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno quelli acquisiti a seguito:

  • di contratti di edizione (con i quali l’autore concede all’editore il diritto di pubblicare un’opera dietro corrispettivo);
  • di contratti di rappresentazione (con i quali l’autore concede la facoltà di rappresentare o eseguire l’opera dietro corrispettivo);
  • di contratti di esecuzione (con i quali l’autore concede la facoltà di eseguire un’opera musicale dietro corrispettivo).

Affinché il costo possa essere iscritto nell’attivo dello Stato patrimoniale non è sufficiente la titolarità del diritto d’autore, ma è anche necessario che si possa determinare in modo attendibile il costo sostenuto per l’acquisizione del diritto e si preveda che tale costo possa essere recuperato negli esercizi futuri attraverso lo sfruttamento dei diritti stessi.

I benefici ottenibili dai diritti comprendono sia i ricavi conseguibili direttamente attraverso l’esecuzione o la pubblicazione dell’opera (come, ad esempio il ricavo conseguibile dalla vendita dei biglietti di un concerto), che quelli conseguibili indirettamente come nel caso di diffusione sonora e visiva in radio o in TV quando il pubblico non paga una somma specifica per ascoltare o vedere uno spettacolo.

Occorre osservare però che spesso l’opera non è oggetto di uno sfruttamento continuativo e costante, inoltre i gusti risultano mutare notevolmente nel tempo per cui la stima dei benefici futuri non è sempre agevole.

 
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