BENI RICEVUTI IN PERMUTA

ASPETTI CONTABILI E FISCALI

Aggiornato al 19.02.2021

La permuta, cioè lo scambio di un bene contro un altro bene, può essere effettuata con due finalità differenti:

  • può costituire un’operazione tipicamente commerciale;
  • può essere effettuata con lo scopo di scambiare un’immobilizzazione materiale con un’altra senza avere come scopo il conseguimento di un ricavo.

Nel primo caso la permuta è assimilabile ad una operazione di compravendita. Il valore al quale occorre iscrivere in bilancio il cespite ricevuto è rappresentato dal suo presumibile valore di mercato alla data di acquisizione. La differenza tra il valore contabile netto del bene dato in permuta e il valore di mercato del bene ricevuto, tenuto conto anche dell’eventuale conguaglio in denaro pattuito, rappresenta l’utile o la perdita derivante dall’operazione.

Lo stesso criterio si applica nel caso in cui un’immobilizzazione materiale è acquisita dall’impresa dando in parte in pagamento un’altra immobilizzazioni materiale.

Gli eventuali costi accessori relativi alla permuta sono capitalizzabili per la quota attendibilmente riferibile all’operazione di acquisto del bene.


Nel secondo caso la permuta non può essere assimilata ad una compravendita: il bene ricevuto a seguito della permuta va iscritto in bilancio allo stesso valore del bene ceduto.

Gli eventuali costi accessori relativi all'operazione devono essere imputati direttamente a Conto economico.

Se la vita utile del bene ricevuto è diversa rispetto alla vita utile del bene ceduto, essa va ricalcolata.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Sotto il profilo fiscale (art.86, comma 2, TUIR) la permuta di un cespite contro un altro cespite non genera una plusvalenza se non per l’eventuale conguaglio in denaro pattuito. Affinché non si determini una plusvalenza tassabile è necessario che:

  • il corrispettivo della cessione sia costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, sia che si tratti di beni disgiunti che se si tratti di un complesso aziendale o di un ramo d’impresa;

e che

  • i beni ricevuti siano iscritti complessivamente in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti. Ciò significa che nel caso di scambio di un bene contro più beni o di più beni contro più beni si deve fare riferimento al valore complessivo iscritto in bilancio e non al valore dei singoli beni.

 
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