BASE IMPONIBILE IVA E MOMENTO IMPOSITIVO NELLA PERMUTA DI BENI E DI SERVIZI

COME DETERMINARE LA BASE IMPONIBILE IVA E IL MOMENTO IMPOSITIVO NELLA PERMUTA, SIA IN CASO DI SCAMBIO DI BENI CHE IN CASO DI PERMUTA DI SERVIZI

Aggiornato al 19/02/2021

Vediamo, di seguito, come determinare la base imponibile IVA in caso di operazioni di permuta e come stabilire il momento impositivo dell'operazione.


BASE IMPONIBILE DELLA PERMUTA

A disciplinare le modalità di determinazione della base imponibile nel caso di permute è l'art.13 del D.P.R.633/72, al comma 2, lettera d). Tale norma stabilisce che nelle permute la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e servizi scambiati.


MOMENTO IMPOSITIVO DELLA PERMUTA

Poiché nelle permute vale il principio dalla autonoma tassazione delle due operazioni, esso deve applicarsi anche con riferimento al momento impositivo che deve essere determinato secondo le regole consuete.


Esempio.
L’impresa Alfa Srl dà in permuta all’impresa Rossi & C. Snc un macchinario. Trattandosi di bene mobile l’operazione si considera effettuata al momento della consegna o spedizione.
L’impresa Rossi & C. Snc, in cambio dà delle merci. Anche in questo caso l’operazione si considera effettuata al momento della consegna o spedizione.


PRESTAZIONE DI SERVIZI

Più complesso appare il caso in cui la permuta riguardi due prestazioni di servizi.

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Come sappiamo le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo, ma nel caso di permuta manca un corrispettivo in denaro.

Per comprendere meglio la situazione ipotizziamo questo caso: due aziende, A e B, si impegnano ad uno scambio reciproco di servizi.


Ovvero:


permuta di servizi

Ora immaginiamo che l’impresa A effettui il servizio concordato, mentre l’impresa B non abbia ancora eseguito la prestazione a suo carico. Avremo:


permuta di servizi

L’impresa B è stata pagata, perché ha ricevuto il servizio che le era dovuto come contropartita alla sua prestazione. Essa, quindi, deve emettere fattura.
Invece, l’impresa A non emette fattura perché non ha ancora ricevuto il servizio stabilito in contropartita.

La stessa cosa accade se è l'impresa B ad aver prestato il servizio quando l'impresa A non ha ancora eseguito la prestazione a proprio carico.

 
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