DAZIONI IN PAGAMENTO
IL TRATTAMENTO IVA DELLE DAZIONI IN PAGAMENTO
Per dazioni in pagamento si intendono le cessioni di beni o le prestazioni di servizi effettuate, con il consenso del creditore, per estinguere una precedente obbligazione. L’operazione è disciplinata all’art.1197 del Codice civile.
Esempio.
L’impresa Alfa Srl ha eseguito una serie di lavori a favore dell’impresa Rossi & C. Snc.
Al momento del pagamento la ditta Rossi & C. Snc concorda con la Alfa Srl, anziché il pagamento in denaro come era stato precedentemente previsto,
la cessione di un macchinario ad estinzione del proprio debito.
Ai fini IVA, alle dazioni in pagamento si applica il principio dell'autonoma tassazione, propria delle permute.
Tornando all’esempio precedente le prestazioni di servizi rese dalla Alfa Srl e la dazione in pagamento del macchinario effettuata dalla Rossi & C. Snc sono soggette
ad autonoma tassazione, il che significa:
- da una parte, che la prestazione di servizi e la cessione del macchinario sono soggette ad IVA separatamente ognuna secondo il trattamento IVA ad essa applicabile;
- dall'altra che per ognuna delle due operazioni verrà determinato il momento impositivo secondo le regole consuete.
Base imponibile IVA e momento impositivo nella permuta
Residuati e sottoprodotti della lavorazione