VARIAZIONE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO DEI CESPITI

GLI EFFETTI FISCALI DELLE VARIAZIONI DEL PIANO DI AMMORTAMENTO DEI CESPITI

Aggiornato al 03.12.2014

Vediamo, di seguito, quali sono i riflessi che la variazione del piano di ammortamento di un cespite può avere da un punto di vista fiscale.


A questo proposito occorre tenere conto di due norme:

  • l’art.102, comma 2, del TUIR che prevede che la deduzione delle quote di ammortamento è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Tale coefficiente è ridotto della metà per il primo esercizio;
  • l’art.109, comma 4, del TUIR che stabilisce che le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al Conto economico relativo all’esercizio di competenza.

Vediamo ora cosa può accadere in seguito al cambiamento del piano di ammortamento.

Supponiamo che inizialmente l’impresa si trovi nella seguente situazione:


Costo storico del bene: 100.000
Fondo ammortamento: 70.000
Ammortamento civilistico: 10%
Ammortamento fiscale: 10%


L’ammortamento civilistico transita per il Conto economico ed è interamente deducibile anche da un punto di vista fiscale.

Si ipotizzi, ora, che in seguito all’introduzione sul mercato di un nuovo macchinario tecnologicamente molto più avanzato vi sia una riduzione della vita utile del bene con conseguente aumento dell’aliquota di ammortamento civilistico. Ecco la nuova situazione in seguito alla variazione del piano di ammortamento.


Costo storico del bene: 100.000
Fondo ammortamento: 70.000
Ammortamento civilistico: 15%
Ammortamento fiscale: 10%


Come possiamo notare si avrà ora un’aliquota di ammortamento civilistico superiore rispetto all’aliquota fiscale.

La nuova quota di ammortamento che transita nel Conto economico ammonta a 15.000 € (100.000 x 15%), ma di essa solamente 10.000 € saranno fiscalmente deducibili (100.000 x 10%).

Quindi, negli anni successivi, si avrà la seguente situazione:


Variazione del piano di ammortamento

In pratica, nel primo e nel secondo esercizio successivo alla variazione del piano di ammortamento, l’ammortamento civilistico sarà pari a 15.000 euro, mentre quello fiscale sarà pari a 10.000 €. Nel terzo esercizio successivo l’ammortamento civilistico sarà cessato, mentre sarà ancora possibile effettuare l’ammortamento fiscale per 10.000 €, cioè il residuo valore ancora da ammortizzare fiscalmente.

Infatti, l’art.109 del TUIR, stabilisce che sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi imputati al Conto economico di un esercizio precedente se la deduzione è stata rinviata in conformità alle norme del TUIR.

Supponiamo, ora, che a seguito della crisi del settore e del calo della produzione, si ha un aumento della vita utile del bene con conseguente diminuzione della percentuale di ammortamento civilistico. La nuova situazione è la seguente:


Costo storico del bene: 100.000
Fondo ammortamento: 70.000
Ammortamento civilistico: 6%
Ammortamento fiscale: 10%


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Come possiamo notare si avrà ora un’aliquota di ammortamento civilistico inferiore rispetto all’aliquota fiscale.

La nuova quota di ammortamento che transita nel Conto economico ammonta a 6.000 € (100.000 x 6%): essa è interamente deducibile in quanto inferiore al limite massimo fiscalmente consentivo.

Quindi, negli anni successivi, si avrà la seguente situazione:


Variazione del piano di ammortamento

In pratica, nei 5 esercizi successivi sarà possibile dedurre sempre ed esclusivamente 6.000 €, sia dal punto di vista civilistico che fiscale.

Infine si ricorda che l’art.1, co.34, della L.244/2007 stabilisce che gli ammortamenti imputati al Conto economico possono essere disconosciuti dall’Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati negli esercizi precedenti salva la possibilità per l’impresa di dimostrare la giustificazione di detti componenti in base ai corretti principi contabili.

A tale proposito va detto che la CM n.12/E del 2008 (risposta 7.1) prevede che la coerenza dei comportamenti contabili adottati potrà essere dimostrata dal contribuente e verificata dall’Amministrazione finanziaria utilizzando ogni elemento ritenuto utile al raggiungimento del predetto fine (ad esempio, le indicazioni fornite nella nota integrativa, il confronto con i bilanci relativi agli esercizi precedenti, ecc..). Le predette indicazioni in nota integrativa non possono, peraltro, intendersi preclusive dei poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria.

Per le ragioni sopra esposte può essere utile, anche se non è espressamente richiesto, che le variazioni del piano di ammortamento siano accompagnate da una perizia di un esperto che certifichi l’effettiva vita utile del cespite sulla base di puntuali elementi economico-tecnici.

 
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