MODIFICA DEL PIANO DI AMMORTAMENTO

QUANDO È POSSIBILE MODIFICARE IL PIANO DI AMMORTAMENTO DI UN CESPITE

Aggiornato al 03.12.2014

L’art.2426 del Codice civile, al comma 1 n.2), stabilisce che il costo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.

La necessità che l’ammortamento avvenga in modo sistematico richiede la predisposizione di un piano di ammortamento, come previsto dall’Oic 16.


Il piano di ammortamento deve prevedere:

  • il valore da ammortizzare, dato dalla differenza tra il costo dell’immobilizzazione e il suo presunto valore di realizzo al termine della vita utile del bene al netto di eventuali spese di rimozione. Poiché il presunto valore di realizzo è spesso molto modesto, il più delle volte, nella pratica, si finisce col non tenerne conto;
  • la durata di vita utile del bene, cioè il periodo per il quale si può ipotizzare che il cespite sia utile per l’impresa. La vita utile del bene deve essere determinata prendendo in considerazione molti fattori tra i quali principalmente:
    • il deterioramento fisico del bene in relazione al trascorrere del tempo;
    • il grado di utilizzo;
    • l’obsolescenza del cespite e/o dei prodotti ottenuti con esso;
    • le condizioni di utilizzo (all’aperto o al chiuso, in ambienti umidi o secchi, ecc..);
  • i criteri di ripartizione del valore da ammortizzare. Il criterio maggiormente applicato consiste nell’applicare al valore da ammortizzare un coefficiente costante che tenga conto della vita utile del cespite.


Esempio:
valore da ammortizzare - 100.000 €
vita utile del bene - 10 anni
coefficiente di ammortamento annuo - 100/10 anni = 10%
quota di ammortamento annua - 100.000 x 10% = 10.000 €.


Ma cosa accade se nel corso della vita utile del cespite, le cose cambiano?


Esempio 1:
l’introduzione sul mercato di un nuovo macchinario tecnologicamente molto più avanzato rispetto a quello posseduto dall’azienda, rende il piano di ammortamento non più adeguato poiché la vita utile del bene è cambiata.


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Esempio 2:
la crisi economica ha ridotto sensibilmente le vendite dell’impresa che riduce la sua produzione e, di conseguenza, il deterioramento fisico del cespite dovuto al suo impiego.


Nel primo esempio, la vita utile del bene si è ridotta, mentre nel secondo esempio essa si è allungata.

L’art.2423-bis, n.6, stabilisce come principio generale di redazione del bilancio che i criteri di valutazione non possono essere modificati a un esercizio all’altro. Lo stesso articolo prevede però, che tale principio può essere derogato in casi eccezionali e la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico.

Secondo i principi contabili nazionali, in questi casi, si deve procedere ad una modifica del piano di ammortamento. L’Oic 16, infatti, prevede che ogni qual volta cambia la residua possibilità di utilizzazione del cespite il piano di ammortamento deve essere cambiato in modo che il valore contabile dell’immobilizzazione, al momento di tale cambiamento, venga ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite.


A tale proposito occorre osservare che:

  • in base a quanto previsto dall’art.2426 del Codice civile (e dell’art.2423-bis), la modifica del piano di ammortamento deve essere motivata nella Nota integrativa. Infatti tale articolo, al punto 2, precisa che vadano motivati in nota integrativa le modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati;
  • il cambiamento del piano di ammortamento rappresenta un mutamento di stime contabili effettuate e non il cambiamento di un principio contabile (Oic 16) e secondo quanto disposto dall’Oic 29 (che si occupa anche del cambiamento delle stime contabili), le variazioni di stime rendono necessario indicare, in Nota integrativa:

    • le ragioni del cambiamento;
    • il criterio di determinazione degli effetti del cambiamento di stima e il metodo utilizzato in tale determinazione;
    • l’effetto del cambiamento e, ove ragionevolmente stimabile, la relativa incidenza fiscale.

 
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