INTERRUZIONE DEL PROCESSO DI AMMORTAMENTO
VALORE CONTABILE DELL'IMMOBILIZZAZIONE INFERIORE AL VALORE RESIDUO STIMATO
L'OIC 16, il principio contabile nazionale relativo alle immobilizzazioni materiali, individua tre casi nei quali è possibile interrompere il processo di ammortamento di un cespite. Essi sono:
- quando il cespite è destinato alla vendita;
- nel caso di cespiti obsoleti o inutilizzabili;
- nel caso in cui il valore contabile del bene è pari o inferiore rispetto al valore residuo stimato.
Proprio di quest'ultimo caso vogliamo occuparci in questo approfondimento.
CALCOLO DELLA QUOTA DI AMMORTAMENTO
La rilevazione iniziale delle immobilizzazioni materiali deve essere effettuata al
costo di acquisto o di produzione.
Le immobilizzazioni, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, devono essere sistematicamente ammortizzate in relazione alla loro
residua possibilità di utilizzazione.
Il valore da ammortizzare è dato dalla differenza tra il costo di acquisto o di produzione e il presumibile valore residuo
al termine della vita utile dell'immobilizzazione.
La determinazione del valore residuo stimato non è spesso agevole poiché richiede la determinazione del valore che il cespite
potrebbe avere al termine della sua vita utile.
In quei casi nei quali il valore residuo stimato è estremamente modesto si può non tenerne conto e ammortizzare tutto il costo di acquisto o
di produzione.
Si può non tenere conto del valore residuo anche nei casi in cui è impossibile effettuare una stima veritiera e corretta dato che
vi è un'estrema incertezza relativa all'andamento del mercato dell'immobilizzazione.
Questa è la regola generale da applicare nel calcolo delle quote di ammortamento da imputare a ciascun esercizio.
CESPITI IL CUI VALORE CONTABILE E' INFERIORE AL VALORE RESIDUO STIMATO
Come si è detto, esistono alcuni casi nei quali è possibile interrompere, prima del previsto, il processo di ammortamento. Tra questi vi è l'ipotesi in cui il valore contabile è inferiore rispetto al valore residuo stimato.
Vediamo meglio di cosa si tratta partendo dalla nozione di valore contabile e valore residuo stimato.
VALORE CONTABILE
Il valore netto contabile di un’immobilizzazione materiale, nel momento in cui essa viene iscritta in contabilità per la prima volta, coincide con
il costo di acquisto o di produzione.
Successivamente, una volta iniziato il processo di ammortamento, sarà dato dal valore iniziale al netto di ammortamenti dell’esercizio e di
esercizi precedenti, nonché al netto di eventuali svalutazioni
VALORE RESIDUO STIMATO
Il valore residuo stimato del cespiste è il presumibile valore realizzabile del bene al termine del periodo di vita utile. In pratica si tratta del valore che l'impresa prevede di poter ottenere, al termine della vita utile del bene, dalla sua alienazione.
Tale valore deve essere determinato:
- al momento in cui l'immobilizzazione viene acquisita dall'impresa e viene redatto il piano di ammortamento;
- in base ai prezzi di mercato di immobilizzazioni simili:
- per caratteristiche tecniche;
- e per processo di utilizzazione.
Il valore residuo stimato deve essere assunto al netto dei presumibili costi di rimozione da sostenere nel momento in cui il cespite non sarà più usato dall'impresa.
Esempio.
L'impresa Alfa Srl acquista, nell'anno x, un capannone il cui valore, una volta
scorporato quello del terreno sottostante, ammonta a 1000.000 euro.
L'impresa stima il valore residuo del capannone in 20.000 euro.
L'ammortamento viene calcolato su una vita utile di 20 anni (aliquota 5%).
Il calcolo della quota di ammortamento relativa a ciascun esercizio viene fatto nel modo seguente:
valore contabile 100.000 - valore residuo stimato 20.000 = valore da ammortizzare 80.000.
quota di ammortamento annua 80.000 x 5% = 4.000.
Quindi, il valore contabile al termine del primo esercizio sarà:
100.000 - 4.000 = 96.000
al termine del secondo esercizio sarà:
100.000 - 8.000 = 92.000
e così via.
INTERRUZIONE DEL PROCESSO DI AMMORTAMENTO
Supponiamo ora, che dopo un certo numero di anni, la stima del valore residuo fatta inizialmente, non rappresenti più quello che è il valore che si presume di poter realizzare al termine dell'utilizzo del cespite dalla sua alienazione.
Esempio.
Trascorsi 18 anni dall'acquisto del capannone, l'impresa Alfa Srl si trova nella seguente situazione:
il valore contabile del capannone ammonta a 28.000 euro (100.000 di costo storico - 72.000 euro di fondo ammortamento).
La stima del valore residuo, inizialmente fatta a 20.000 euro, può essere ragionevolmente rivista in 30.000 euro.
In questo caso si verrebbe ad avere che
il valore contabile è inferiore rispetto al valore residuo stimato
Infatti
28.000 < 30.000
quindi il processo di ammortamento deve essere interrotto.
Un altro caso nel quale si potrebbe rendere necessaria l'interruzione del processo di ammortamento è quello nel quale,
inizialmente, il valore residuo stimato sia stato posto pari a zero perché ritenuto estremamente modesto, mentre successivamente
le condizioni del mercato del bene cambiano in maniera tale che tale valore diventa rilevante.
L’art. 2426 del Codice civile, che si occupa delle valutazioni di bilancio, si limita ad affermare che il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione, ma non fa alcun riferimento all'eventuale valore realizzabile al termine del periodo di ammortamento. Pertanto si ritiene che, l’eventuale interruzione del processo di ammortamento, debba avvenire soltanto nel caso di ragionevole certezza dell’effettiva possibilità di realizzo.
NORMATIVA FISCALE
L'interruzione del processo di ammortamento ai fini civilistici, comporta la sua interruzione anche a fini fiscali. Di conseguenza, il cespite che non sarà più ammortizzato in bilancio, non lo sarà neppure fiscalmente.
Il valore non ancora ammortizzato sarà rilevante ai fini della determinazione di un'ventuale minusvalenza o plusvalenza.
Esempio.
La Alfa Srl, una volta interrotto il processo di ammortamento del capannone, ha un cespite iscritto in contabilità per 28.000 euro.
Successivamente, dalla sua vendita, si realizzano i 30.000 euro stimati. La differenza di 2.000 euro costituirà, sia dal punto civilistico che fiscale,
una plusvalenza.
Esempi di cambiamento del piano di ammortamento
Cambiamento dei criteri di ammortamento e nota integrativa
Variazione piano ammortamento cespiti: aspetti fiscali