AMMORTAMENTO DEI BENI CEDUTI IN CORSO D'ANNO
COME INCIDE SUL CALCOLO DELLE PLUSVALENZE O MINUSVALENZE DA ALIENAZIONE
In caso di alienazione di un bene nel corso dell’esercizio (ma anche di perdita o dismissione) è coretto calcolare la quota di ammortamento relativa alla frazione dell’esercizio nel quale il bene è ceduto?
Secondo i principi contabili nazionali è corretto calcolare l’ammortamento relativo alla frazione dell’esercizio nel quale il cespite medesimo è stato utilizzato.
Le posizioni dell’Amministrazione finanziaria, invece, sono state, a volte, discordanti tra loro.
In particolare, la
circolare n.98/E del 2000
affermava che le immobilizzazioni cedute nel corso dell’esercizio non devono essere ammortizzate dato che il residuo costo fiscale concorre alcalcolodella plusvalenza tassabile o della minusvalenza deducibile.
Successivamente, la
risoluzione ministeriale 41/E del 2002 ha sostenuto, invece che, nel caso di immobilizzazioni dismesse o cedute nel corso dell’esercizio sono deducibili le relative quote di
ammortamento
calcolate secondo il criterio
pro-rata temporis.
Sempre questa circolare ha affermato la necessità di applicare tale criterio in modo uniforme per tutti i beni ceduti o dimessi.
Nel caso in cui si opta per la
rateizzazione della plusvalenza, la scelta se calcolare o meno la quota di ammortamento relativa all’esercizio in cui avviene la cessione del bene può avere riflessi sul reddito soggetto a tassazione nell’esercizio in corso e in quelli successivi.
Esempio:
l’impresa Alfa Srl cede il 1° ottobre dell’anno x un impianto del costo storico di 50.000 euro.
Il fondo ammortamento ammonta, a tale data, a 45.000 euro. L’aliquota di ammortamento applicata è del 12%, ridotta della metà per il primo esercizio.
L’impianto viene ceduto al prezzo di 8.000 euro + IVA.
La plusvalenza realizzata viene rateizzata in 5 esercizi esistendone i presupposti.
Primo procedimento.
Non si calcola l’ammortamento relativo al periodo che va dal 1° gennaio al 1° ottobre dell’anno in cui avviene la cessione.
Fiscalmente avremo:
Secondo procedimento.
Si tiene conto anche della quota di ammortamento relativa all’anno in corso che va dal 1° gennaio al 30 settembre.
Fiscalmente avremo:
Come si può notare la prima soluzione fa sì che l’azienda abbia un reddito imponibile, nell’esercizio x, superiore rispetto alla seconda soluzione.
Negli anni successivi al primo, però, se si adotta la prima soluzione si ha un reddito imponibile inferiore rispetto alla seconda soluzione.
R.M. n.41/E del 2002
Plusvalenze e minusvalenze
Plusvalenze patrimoniali - scritture contabili
Minusvalenze patrimoniali - scritture contabili
Plusvalenze e minusvalenze - collocazione in bilancio
Trattamento fiscale delle plusvalenze
Rateizzazione delle plusvalenze
Plusvalenza fiscale
Beni ceduti nel corso dell’anno
Immobilizzazioni destinate alla vendita e beni obsoleti
Immobilizzazioni cedute nel corso dell’anno - fisco
Modifica del piano di ammortamento
Esempi di cambiamento del piano di ammortamento
Cambiamento dei criteri di ammortamento e nota integrativa
Variazione del piano di ammortamento dei cespiti