IMMOBILIZZAZIONI CEDUTE NEL CORSO DELL'ANNO
COME VANNO AMMORTIZZATE SECONDO IL FISCO
Nel caso di immobilizzazioni cedute nel corso dell’anno, come vanno calcolate le quote di ammortamento fiscalmente deducibili dal reddito d’impresa?
A tale proposito occorre rilevare che l’Amministrazione finanziaria si è espressa nel corso del tempo con pareri piuttosto differenti.
Secondo la C.M. 98 del 2000 nel caso di beni ceduti prima della chiusura dell’esercizio essi non devono essere ammortizzati in quanto il loro residuo costo fiscale concorre al calcolo della plusvalenza o minusvalenza.
Successivamente, con la risoluzione n. 41/E del 12 febbraio 2002, l’Agenzia delle entrate ha ammesso la possibilità per l’impresa di decidere se dedurre la quota di ammortamento calcolata pro rata temporis relativa alla frazione d’esercizio anteriore alla cessione o dismissione dei cespiti o non dedurla. La scelta sarebbe rimessa all’imprenditore con la necessità di rispettare come unica condizione che il criterio prescelto sia applicato a tutti i cespiti ceduti o dimessi.
Lo stesso principio è stato affermato dalla C.M. 9 del 21/03/1980 e dalla C.M.320/E del 30/03/1997 anche se queste ultime esaminavano in modo particolare il caso di cessioni di beni nell’ambito delle operazioni di conferimento.
Si ricorda che, in caso di eliminazione di beni materiali non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo non ammortizzato è ammesso in deduzione (Art.102 TUIR).
Beni acquistati nel corso dell’esercizio
C.M. 9 del 21/03/1980
C.M. 320 del 30/03/1997
C.M. 98 del 17/05/2000
R.M. 41 del 12/02/2002
Beni ceduti nel corso dell’anno
Ammortamento dei beni ceduti in corso d’anno
Ammortamento fiscale