BENI ACQUISTATI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

LE REGOLE RELATIVE AL CALCOLO DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

Aggiornato al 14.03.2009

L’Oic16 stabilisce che l’ ammortamento inizia dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso.

Fiscalmente i beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa sono ammortizzabili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene. Per il primo esercizio i coefficienti di ammortamento ordinario sono ridotti della metà.

Nella pratica si è soliti usare la metà del coefficiente normale di ammortamento anche nel calcolo degli ammortamenti da iscrivere nel Conto economico riguardo ai beni acquistati nel corso dell’anno. Questo modo di procedere si può ritenere corretto se la quota di ammortamento così determinata non si discosta significativamente da quella calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto all’uso.

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D’altra parte si ricorda che l’art.2423, comma 4, del Codice civile prevede che non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti in tema di regolare tenuta delle scritture contabili.

Si rammenta che in questi casi è necessario illustrare nella Nota integrativa i criteri con i quali si è dato attuazione a tale disposizione.

Gli IAS precisano che le quote di ammortamento dei beni acquistati nel corso dell’anno devono essere determinate con un calcolo a giorni, anche se il calcolo su base mensile è comunque accettabile.

 
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