AMMORTAMENTO FISCALE

UN QUADRO DI SINTESI DELLE REGOLE FISCALI APPLICABILI PER L'AMMORTAMENTO DEI BENI MATERIALI DELLE IMPRESE

Aggiornato al 11.02.2013

AMMORTAMENTO BENI MATERIALI DELLE IMPRESE


REGOLE GENERALI

  • INIZIO DELL’AMMORTAMENTO: a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene.
  • QUOTA DEDUCIBILE: non superiore a quella dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti dal Ministero dell’economia e delle finanze.


    Esempio:
    costo del bene 10.000 euro
    coefficiente 15%
    quota di ammortamento annua 1.500 (10.000 x 15%)

  • PRIMO ESERCIZIO: i coefficienti di ammortamento sono ridotti della metà per il primo esercizio.


    Esempio:
    costo del bene 10.000 euro coefficiente 15%
    quota di ammortamento I esercizio 750 (1.500 : 2)
    quota di ammortamento dal II esercizio in poi 1.500.

  • ELIMINAZIONE DEL BENE DAL COMPLESSO PRODUTTIVO: il costo residuo non ammortizzato è deducibile.


    Esempio:
    costo del bene 10.000 euro
    coefficiente 15%
    quota di ammortamento I esercizio 750
    quote di ammortamento dal II al V esercizio 6.000 (1.500 x 4).
    VI esercizio: eliminazione del bene dal complesso produttivo.
    Costo residuo deducibile: 3.250 (10.000 - 750 - 6.000).

  • ESERCIZIO DI DURATA INFERIORE O SUPERIORE A 12 MESI: le quote di ammortamento devono essere ragguagliate alla durata dell’esercizio.
  • BENI DI COSTO UNITARIO INFERIORE A 516,46 EURO: è consentita la deduzione integrale del costo di acquisizione nell’esercizio in cui esso è stato sostenuto.

  • AMMORTAMENTO ANTICIPATO: non è più ammesso a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

    Per ammortamento anticipato si intende la possibilità di elevare la misura dell’ammortamento ordinario fino a due volte nell’esercizio in cui il bene è entrato in funzione per la prima volta e nei due successivi.

  • AMMORTAMENTO ACCELERATO: non è più ammesso a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

    Per ammortamento accelerato si intende la possibilità di superare la misura dell’ammortamento ordinario in proporzione della più intensa utilizzazione del settore.

  • AMMORTAMENTO RIDOTTO: ammesso purché non calcolato in modo discrezionale. Per ammortamento ridotto si intende la possibilità di dedurre quote di ammortamento inferiori rispetto all’ammortamento ordinario.

  • IMMOBILIZZAZIONI CEDUTE NEL CORSO DELL’ANNO

    Esistono pareri contrastanti:

    • non vanno ammortizzate;
    • si calcolano le quote di ammortamento pro rata temporis.


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CASI PARTICOLARI



REGOLE DIVERSE

Regole particolari si applicano per:


 
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