AMMORTAMENTO FISCALE
UN QUADRO DI SINTESI DELLE REGOLE FISCALI APPLICABILI PER L'AMMORTAMENTO DEI BENI MATERIALI DELLE IMPRESE
AMMORTAMENTO BENI MATERIALI DELLE IMPRESE
REGOLE GENERALI
- INIZIO DELL’AMMORTAMENTO: a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene.
- QUOTA DEDUCIBILE: non superiore
a quella dall’applicazione al
costo
dei beni dei
coefficienti
stabiliti dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Esempio:
costo del bene 10.000 euro
coefficiente 15%
quota di ammortamento annua 1.500 (10.000 x 15%)
-
PRIMO ESERCIZIO: i
coefficienti di ammortamento
sono
ridotti della metà
per il
primo esercizio.
Esempio:
costo del bene 10.000 euro coefficiente 15%
quota di ammortamento I esercizio 750 (1.500 : 2)
quota di ammortamento dal II esercizio in poi 1.500.
-
ELIMINAZIONE DEL BENE DAL COMPLESSO PRODUTTIVO: il
costo residuo
non ammortizzato è
deducibile.
Esempio:
costo del bene 10.000 euro
coefficiente 15%
quota di ammortamento I esercizio 750
quote di ammortamento dal II al V esercizio 6.000 (1.500 x 4).
VI esercizio: eliminazione del bene dal complesso produttivo.
Costo residuo deducibile: 3.250 (10.000 - 750 - 6.000).
- ESERCIZIO DI DURATA INFERIORE O SUPERIORE A 12 MESI: le quote di ammortamento devono essere ragguagliate alla durata dell’esercizio.
-
BENI DI COSTO UNITARIO INFERIORE A 516,46 EURO: è consentita la
deduzione integrale
del costo di acquisizione nell’esercizio in cui esso è stato sostenuto.
-
AMMORTAMENTO ANTICIPATO: non è più ammesso a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Per ammortamento anticipato si intende la possibilità di elevare la misura dell’ammortamento ordinario fino a due volte nell’esercizio in cui il bene è entrato in funzione per la prima volta e nei due successivi.
-
AMMORTAMENTO ACCELERATO: non è più ammesso a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Per ammortamento accelerato si intende la possibilità di superare la misura dell’ammortamento ordinario in proporzione della più intensa utilizzazione del settore.
-
AMMORTAMENTO RIDOTTO: ammesso purché non calcolato in modo discrezionale.
Per
ammortamento ridotto
si intende la possibilità di dedurre quote di ammortamento inferiori rispetto all’ammortamento ordinario.
-
IMMOBILIZZAZIONI CEDUTE NEL CORSO DELL’ANNO
Esistono pareri contrastanti:
- non vanno ammortizzate;
- si calcolano le quote di ammortamento pro rata temporis.
CASI PARTICOLARI
- FABBRICATI STRUMENTALI: deve essere ammortizzato il costo del fabbricato al netto del valore del terreno.
- FABBRICATI INDUSTRIALI: vanno ammortizzati secondo le regole ordinarie.
- FABBRICATI CIVILI: non si ammortizzano, ma concorrono a formare il reddito in base alle risultanze catastali.
- FABBRICATI CIVILI ACCESSORI RISPETTO AI FABBRICATI STRUMENTALI: vanno ammortizzati secondo le regole ordinarie.
- FABBRICATI UTILIZZATI PROMISCUAMENTE DALL’IMPRENDITORE: per le imprese individuali, se i fabbricati sono utilizzati promiscuamente, è deducibile una somma pari al 50% per cento della rendita catastale.
- TERRENI: di norma non vanno ammortizzati, salvo alcune eccezioni.
REGOLE DIVERSE
Regole particolari si applicano per:
- le auto aziendali;
- i telefoni e i cellulari;
- i beni ad uso promiscuo;
- le società operanti nel settore dell’energia;
- i beni devolvibili gratuitamente.
Ammortamento veicoli
Ammortamento beni materiali
Terreni e ammortamento
Ammortamento beni gratuitamente devolvibili
Calcolo delle quote di ammortamento
Coefficienti di ammortamento: pronunce ministeriali sulla loro applicazione
Ammortamento beni materiali: novità finanziaria 2008
Ammortamento: casi particolari
Immobilizzazioni cedute nel corso dell’anno e ammortamento
Calcolo quote di ammortamento
Ammortamento fabbricati
Calcolo ammortamento fabbricati
Ammortamento fabbricati
Ammortamento autovetture
Ammortamento auto rappresentanti
Autoveicoli aziendali - deducibilità dei costi
Ammortamento beni immateriali
Spese relative a più esercizi