AMMORTAMENTO FABBRICATI

IL VALORE DA ATTRIBUIRE AI FABBRICATI E IL CALCOLO DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO SECONDO IL FISCO

Aggiornato al 16.09.2008

Le norme fiscali, allo stesso modo di quanto previsto dai principi contabili nazionali, considerano ammortizzabili i fabbricati industriali. Per quanto riguarda i fabbricati civili, invece, essi non sono ammortizzabili se rappresentano una forma di investimento, mentre sono ammortizzabili se hanno un carattere accessorio rispetto a quelli strumentali e, di conseguenza, possono essere considerati indirettamente strumentali per l’impresa. Un esempio potrebbe essere dato dalla casa data in uso al custode (R.M. 885 del 4/2/82).

I fabbricati non strumentali per l’impresa, e quelli non destinati alla vendita, di conseguenza concorrono alla formazione del reddito sulla base delle risultanze catastali senza che vi sia la possibilità da parte dell’azienda di dedurre spese o altri componenti negativi.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

Nel caso di imprese soggette ad IRPEF, per i fabbricati utilizzati promiscuamente dall’imprenditore è deducibile una somma pari al 50% per cento della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’impresa.

Gli immobili utilizzati dall’impresa, sia in modo esclusivo che promiscuo, ma non iscritti nell’inventario non si considerano beni strumentali dell’impresa e, dunque, non sono soggetti ad ammortamento.

 
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