TERRENO SUL QUALE E' COSTRUITO UN FABBRICATO

LE REGOLE FISCALI PER IL CALCOLO DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO

Aggiornato al 15.09.2008

Come è noto i terreni sono fiscalmente indeducibili, salvo alcune rare eccezioni. I fabbricati, invece, sono ammortizzabili, per lo meno nell’ipotesi di fabbricati industriali. Ma il terreno sul quale è costruito un fabbricato va ammortizzato insieme ad esso o no?

Fiscalmente la materia è stata oggetto di una modifica normativa con l’introduzione del D.L. 233/2006, prima e del D.L. 262/2006, dopo. In base a tali disposizioni le aree sulle quali insistono dei fabbricati strumentali non sono più ammortizzabili. Si sovverte, così, quello che era l’orientamento precedente in base al quale si riteneva che il terreno sul quale è costruito un immobile strumentale fosse ammortizzabile insieme con il relativo fabbricato in base alle aliquote stabilite per esso.

La norma attuale si applica ai terreni relativi a tutti i fabbricati strumentali, tanto per destinazione che per natura.

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Per procedere al calcolo delle quote di ammortamento deducibili relative al fabbricato strumentale occorre considerare il costo del fabbricato al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza.

Il D.L.233/2006 aveva stabilito che il valore del terreno da scorporare dal valore del fabbricato, ai fini del calcolo delle relative quote di ammortamento, dovesse essere quantificato da una apposita perizia di stima fatta da un soggetto iscritto all’albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri o dei periti industriali edili. In ogni caso tale valore non poteva essere inferiore al 20% del costo complessivo o al 30% del costo complessivo nel caso di fabbricati industriali.

Il D.L.262/2006 ha abolito l’obbligo di effettuare la perizia di stima del valore delle aree con la conseguenza che il costo delle aree equivale al maggiore importo tra quello esposto in bilancio e quello corrispondente al 20% (30% per i fabbricati industriali) del costo complessivo.

Le norme in esame non si applicano ad eventuali impianti e macchinari infissi nel terreno, ma ai soli fabbricati.

Le disposizioni attuali si applicano anche per quei fabbricati già costruiti o acquistati dall’impresa prima dell’entrata in vigore dei sopra menzionati decreti.

Si veda anche: Calcolo ammortamento fabbricati

 
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