I FABBRICATI

I FABBRICATI NEL CODICE CIVILE E NEI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

Aggiornato al 05.09.2016

Riportiamo, di seguito, le principiali regole relative alla esposizione in bilancio e alla contabilizzazione dei fabbricati secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili nazionali (OIC 16).

  • ESPOSIZIONE IN BILANCIO

    B. Immobilizzazioni
    II. Materiali
    1) Terreni e fabbricati

    Non è necessaria una separata indicazione del valore del fabbricato da quello del terreno sul quale esso è costruito.

    Se i fabbricati sono destinati alla vendita e si prevede un realizzo in tempi brevi vanno iscritti in una apposita voce dell’attivo circolante.

    I fabbricati concessi in locazione finanziaria vanno indicati separatamente.

  • VOCI COMPRESE TRA I FABBRICATI

    • Fabbricati civili: immobili per i quali è esclusa una diretta utilità ai fini del processo produttivo aziendale. Sono compresi anche gli immobili accessori rispetto agli investimenti strumentali.
    • Fabbricati industriali: fabbricati impiegati nel processo produttivo aziendale. Sono compresi anche i fabbricati civili aventi carattere accessorio rispetto a quelli strumentali e indirettamente strumentali.
    • Costruzioni leggere: tettoie, baracche, costruzioni precarie e simili.

    I fabbricati comprendono anche gli edifici costruiti su suolo altrui.

  • VALORE COL QUALE IL BENE VA ISCRITTO IN CONTABILITÀ

    L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

    • fabbricati acquistati da terzi

      Costo di acquisto compresi i costi accessori e tutti i costi sostenuti per portare il cespite nel luogo e nelle condizioni necessarie perché costituisca bene duraturo per la società.

      Il costo comprende l’IVA se l’impresa opera in regime di IVA indetraibile.

      Gli sconti incondizionati in fattura sono portati a riduzione del costo.

    • fabbricati costruiti in economia

      Costo di produzione inclusi:

      • i costi diretti;
      • la quota ragionevolmente imputabile al cespite dei costi generali di produzione per il periodo della fabbricazione fino al momento in cui il cespite è pronto per l’uso;
      • la quota ragionevolmente imputabile al cespite degli oneri relativi al finanziamento della loro fabbricazione per il periodo della fabbricazione fino al momento in cui il cespite è pronto per l’uso.

      I costi di natura straordinaria sostenuti durante la costruzione del cespite non sono capitalizzabili.


  • AMMORTAMENTO

    L’ammortamento è obbligatorio per i fabbricati industriali inclusi i fabbricati civili accessori rispetto a quelli industriali ed indirettamente strumentali.

    I fabbricati civili possono essere ammortizzati.

    L’ammortamento va calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.

    Se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono il valore del fabbricato va scorporato per essere ammortizzato, mentre i terreni non sono oggetto di ammortamento.

    Il valore del terreno è determinato come differenza residua dopo aver prima scorporato il valore del fabbricato.


 
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