SPESE RELATIVE A PIU' ESERCIZI

UN QUADRO DI SINTESI DELLE REGOLE FISCALI STABILITE ALL'ART.108 DEL TUIR SULLA DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE RELATIVE A PIÙ ESERCIZI

Aggiornato al 05.09.2016

DEDUCIBILITA’ DELLE SPESE RELATIVE A PIU’ ESERCIZI

SPESE RELATIVE A STUDI E RICERCHE.

Sono deducibili:

  • nell’esercizio in cui sono sostenute

oppure

  • in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.


BENI ACQUISITI IN SEGUITO AGLI STUDI E ALLE RICERCHE. Le quote di ammortamento vanne calcolate sul costo degli stessi diminuito dell’importo già dedotto.

SPESE DI PUBBLICITÀ E DI PROPAGANDA.

Sono deducibili:

  • nell’esercizio in cui sono sostenute

oppure

  • in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.


L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

SPESE DI RAPPRESENTANZA. Sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondono a requisiti di inerenza.

A partire dal periodo d’imposta 2016 non è più previsto il requisito della congruità per la deducibilità delle spese di rappresentanza

SPESE RELATIVE A BENI DISTRIBUITI GRATUITAMENTE DI VALORE UNITARIO NON SUPERIORE A 50 EURO: sono interamente deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute

ALTRE SPESE, diverse dalle precedenti, relative a più esercizi: sono deducibili nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio

Tutte le spese sopra menzionate sostenute dalle imprese di nuova costituzione sono deducibili, secondo le regole sopra esposte, a partire dall’esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.

La regola si applica anche nel caso di spese di impianto .

 
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