AMMORTAMENTO COSTI DI IMPIANTO
LE REGOLE FISSATE DAL CODICE CIVILE, DAI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E DAGLI IAS
L’art.2426 del Codice civile stabilisce che i costi di impianto ed ampliamento capitalizzati devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni. La norma, dunque, fissa un limite massimo permettendo, quindi, un ammortamento anche in tempi più rapidi.
Fino a quando i costi di impianto e di ampliamento non sono stati completamente ammortizzati la distribuzione dei dividendi è subordinata alla presenza di riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare non ancora ammortizzato.
Nel caso di capitalizzazione dei costi di star up essi devono essere ammortizzati in un periodo ragionevolmente breve, a partire dalla data in cui la nuova azienda, il nuovo ramo d’azienda, il nuovo centro commerciale o il nuovo processo produttivo sono disponibili per l’uso. Se durante il periodo di ammortamento diviene evidente che i costi non potranno essere recuperati, la quota non ancora ammortizzata deve essere interamente imputata al Conto economico dell’esercizio.
Per le imprese che adottano gli IAS, non essendo capitalizzabili i costi in esame, non si dovrà procedere al calcolo di quote di ammortamento.
Capitalizzazione costi di impianto ed ampliamento - scritture in PD
IAS 38 e costi di impianto
Costi di start up
Costi di addestramento del personale
OIC 24 e spese di impianto ed ampliamento
Riserve vincolate in presenza di costi pluriennali non ammortizzati
Riserve di utili e costi pluriennali non ammortizzati
Spese relative a più esercizi