COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

QUANDO SONO CAPITALIZZABILI

Aggiornato al 05.12.2017

Lo schema di Stato patrimoniale previsto dall’art.2424 del Codice civile indica i costi di impianto e di ampliamento alla voce 1) delle immobilizzazioni immateriali.

L’art.2426 del Codice civile stabilisce che i costi di impianto e di ampliamento aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso del collegio sindacale, laddove esso esiste. Ciò significa che, presupposto per la capitalizzazione dei costi in esame è l’avere essi una utilità pluriennale. Tra l’altro il Codice civile parla di una possibilità di capitalizzazione e non pone un obbligo a carico dei redattori di bilancio, ciò anche perché si tratta di costi molto aleatori per i quali le previsioni non possono che essere in una certa misura soggettive e dunque, a fini prudenziali, può essere opportuno in alcuni casi non procedere ad una loro capitalizzazione.

Il compito di verificare la presenza di un’utilità futura, infatti, spetta oltre che agli amministratori della società anche al collegio sindacale nei casi in cui l’organo di controllo esiste.

Poiché per tali costi l’utilità pluriennale va valutata in base a situazioni gestionali, produttive, di mercato che non sono facili a prevedersi, il legislatore non ha stabilito delle rigide regole per consentire la capitalizzazione, ma ha fissato solamente il requisito della necessità di:

  • una utilità che vada oltre il singolo esercizio;
  • il consenso alla capitalizzazione da parte dell’ organo di controllo.

Ciò significa che si possono verificare 3 ipotesi distinte:

  • costi di impianto e di ampliamento che non hanno utilità pluriennale. Essi devono essere portati a Conto economico come componenti negativi di reddito dell’esercizio in cui sono stati sostenuti;
  • costi di impianto e di ampliamento che hanno utilità pluriennale. Gli amministratori, con il consento del collegio sindacale, nelle società dove esso esiste, optano per una loro capitalizzazione;
  • costi di impianto e di ampliamento che hanno utilità pluriennale. Gli amministratori decidono di non procedere ad una loro capitalizzazione portandoli così interamente a Conto economico nell’esercizio di sostenimento.

Presupposto fondamentale affinché i costi di impianto e di ampliamento siano iscrivibili nell’attivo dello Stato patrimoniale è che si possa dimostrare una adeguatezza tra i costi sostenuti e i ricavi che l’impresa prevede di avere in seguito al loro sostenimento.

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Così, ad esempio, per poter capitalizzare i costi sostenuti per un aumento del capitale sociale ci si deve attendere un miglioramento nella situazione finanziaria dell’impresa.

Conseguenza di tutto ciò è che, i formatori del bilancio, dovranno decidere se capitalizzare i costi di impianto ed ampliamento effettuando la valutazione per ogni singolo onere sostenuto dall’impresa.

I costi di impianto e di ampliamento rientrano nella categoria dei costi di natura immateriale iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali. Di conseguenza, come per tutti gli oneri aventi tale natura, essi possono essere mantenuti in bilancio sono se permane la loro utilità futura.

Nell’ipotesi in cui si preveda una riduzione degli utili i redattori di bilancio devono valutare se, nell’arco di tempo coperto dalla previsione, si ipotizza di poter conseguire degli utili comunque in grado di coprire anche gli ammortamenti di tali spese.

Se si prevede che ciò non sia possibile è necessario svalutare i costi in esame nella misura in cui si ritiene che gli utili futuri possano coprire tali costi. La regola si può applicare anche nel caso si prevedano perdite non durevoli. Mentre nel caso ci si attenda per gli esercizi futuri delle perdite di ammontare rilevante è necessario, procedere ad una loro completa svalutazione.

Poiché la svalutazione presuppone una perdita di valore duratura derivante da gravi situazioni, difficilmente accadrà che vengano meno i motivi che hanno determinato la svalutazione stessa. Se anche tale situazione dovesse verificarsi, non è possibile riscrivere in bilancio il costo di impianto precedentemente svalutato.

Una funzione precauzione ha la norma che prevede che, fino a quando l’ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati.

Nella Nota integrativa occorre indicare la composizione della voce “costi di impianto e di ampliamento”, le ragioni della capitalizzazione e i criteri di ammortamento applicati.

 
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