SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ED IMMATERIALI

UN ESAME DEL CONTENUTO DELL'OIC 9

Aggiornato al 05.12.2019

L’art. 2426 stabilisce che, qualora l’immobilizzazione, alla data della chiusura dell’esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo il criterio del costo ammortizzato in funzione della sua residua possibilità di utilizzazione, occorre procedere ad una sua svalutazione iscrivendo la stessa al minor valore.

L’OIC 9 chiarisce come individuare e determinare la svalutazione delle immobilizzazioni, sia esse materiali che immateriali.


COME STABILIRE SE UN’IMMOBILIZZAZIONE HA SUBITO UNA PERDITA DUREVOLE DI VALORE?

La società deve valutare, ad ogni data di riferimento del bilancio, l’ esistenza o meno di uno o più indicatori che un’immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore.


Tali indicatori sono:

  • significativa diminuzione del valore di mercato non prevista;
  • significative variazioni, tecnologiche, di mercato o normative, con effetto negativo;
  • aumento dei tassi di interesse di mercato o di altri tassi di rendimento degli investimenti, in grado di modificare significativamente il tasso di attualizzazione adottato nel calcolo del valore d’uso e riducano il valore equo;
  • valore contabile delle attività superiore al valore equo stimato;
  • evidente obsolescenza o deterioramento fisico di un’attività;
  • significativi cambiamenti sulla società nel modo in cui un’attività viene utilizzata con effetti negativi come: attività inutilizzata, piani di dismissione, ridefinizione della vita utile, andamento economico futuro atteso in peggioramento.

Se esiste un’indicazione che un’attività possa aver subito una perdita durevole di valore potrebbe essere opportuno rivedere la sua vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli, a prescindere dal fatto che la perdita venga successivamente rilevata.

Se esiste l’indicazione di una perdita durevole di valore occorre procedere alla svalutazione dell’immobilizzazione.


QUANDO SI DEVE PROCEDERE ALLA SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI?

Si deve procedere alla svalutazione delle immobilizzazioni quando:

  • il valore netto contabile;

è inferiore rispetto

  • al valore recuperabile dato dal più alto tra il fair value (valore equo) e il valore d’uso.

Per fair value si intende l’ammontare ottenibile dalla vendita di un’attività in una transazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di valutazione.

Ai fini della determinazione del valore recuperabile, al fair value si sottraggono i costi di vendita.

Per valore d’uso si intende il valore attuale dei flussi di cassa attesi da un’attività o da una unità generatrice di flussi di cassa lungo la sua vita utile.

Un’unità generatrice di flussi di cassa (UGC) è il più piccolo gruppo identificabile di attività che include l’attività oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività.

La necessità di individuare una UGC si ha quando le singole immobilizzazioni non generano flussi di cassa in via autonoma rispetto alle altre immobilizzazioni, come accade, ad esempio nel caso dell’ avviamento o dei costi di impianto e di ampliamento.

Non sempre è necessario determinare sia il fair value di un’attività che il suo valore d’uso. Infatti, se uno dei due valori è superiore rispetto al valore contabile, l’attività non ha subito una riduzione di valore e non è necessario determinare anche l’altro importo.

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RILEVAZIONE DELLA PERDITA

Le perdite durevoli di valore sono rilevate nel Conto Economico alla voce B10 c)- "Altre svalutazioni delle immobilizzazioni".


Fino ai bilanci 2015, le perdite durevoli di valore andavano inserite:

  • alla voce B10 c)- "Altre svalutazioni delle immobilizzazioni", se erano riconducibili alla gestione ordinaria;
  • alla voce E21 - "Oneri straordinari", se di natura straordinaria.

La perdita durevole di valore rilevata su una UGC deve essere imputata a riduzione del valore contabile delle attività che ne fanno parte nel seguente ordine:

  • dapprima, al valore dell’avviamento allocato sulla UGC;
  • successivamente, alle altre attività proporzionalmente, sulla base del valore contabile di ciascuna attività che fa parte dell’UGC.


RIPRISTINI DI VALORE

Nel caso in cui siano venuti meno i motivi che hanno giustificato la svalutazione per perdite durevoli di valore, il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.

I ripristini di valore vanno indicati nel Conto economico alla voce A.5 Altri ricavi e proventi.


Non si può procedere al ripristino di valore nel caso in cui la svalutazione sia riferita:



MODELLO SEMPLIFICATO

Nelle imprese di dimensioni minori è previsto un modello semplificato di determinazione delle perdite durevoli di valore.

 
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