PERDITA DUREVOLE DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

LA SUA DETERMINAZIONE NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Aggiornato al 05.12.2017

L’OIC 9 prevede un approccio semplificato nella determinazione della perdita durevole di valore delle immobilizzazioni che può essere adottato dalle imprese minori.


SOGGETTI AMMESSI AL MODELLO SEMPLIFICATO

Le società che, per due esercizi consecutivi, non superino nel proprio bilancio d’esercizio due dei tre seguenti limiti


totale attivo: 4,4 milioni di euro
ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8,8 milioni di euro
dipendenti medi: 50


possono adottare il modello semplificato di determinazione delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni.


Possono: quindi si tratta di una facoltà.

In pratica si tratta degli stessi limiti previsti per il bilancio in forma abbreviata.

L’approccio semplificato può essere adottato anche dalle micro-imprese .

Tale approccio non è consentito, in ogni caso, ai fini della redazione del bilancio consolidato.

I limiti sopra indicati si applicano ai bilanci chiusi a partire dal 31/12/2017.

Per gli esercizi precedenti i limiti erano


totale attivo: 20 milioni di euro
ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40 milioni di euro
dipendenti medi: 250



COME STABILIRE SE UN’IMMOBILIZZAZIONE HA SUBITO UNA PERDITA DUREVOLE DI VALORE?

La società deve valutare, ad ogni data di riferimento del bilancio, l’esistenza o meno di uno o più indicatori che un’immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore.


Tali indicatori sono:

  • significativa diminuzione del valore di mercato non prevista;
  • significative variazioni, tecnologiche, di mercato o normative, con effetto negativo;
  • valore contabile delle attività superiore al fair value;
  • evidente obsolescenza o deterioramento fisico di un’attività;
  • significativi cambiamenti sulla società nel modo in cui un’attività viene utilizzata con effetti negativi come: attività inutilizzata, piani di dismissione, ridefinizione della vita utile, andamento economico futuro atteso in peggioramento.

Rispetto al modello generale, nell’approccio semplificato, non si considera come indicatore della riduzione di valore dell’immobilizzazione l’aumento dei tassi di interesse di mercato o di altri tassi di rendimento degli investimenti in grado di modificare significativamente il tasso di attualizzazione adottato nel calcolo del valore d’uso e riducano il valore equo, questo perché nella determinazione del valore di riferimento non si considera il valore d’uso.

Se esiste l’indicazione di una perdita durevole di valore occorre procedere alla svalutazione dell’immobilizzazione.

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QUANDO SI DEVE PROCEDERE ALLA SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI?

Si deve procedere alla svalutazione delle immobilizzazioni quando:

  • il valore netto contabile;

è inferiore rispetto

  • al valore recuperabile dato dal più alto tra il fair value e la capacità di ammortamento nei futuri esercizi, ma non oltre il 5°.

Per fair value si intende l’ammontare ottenibile dalla vendita di un’attività in una transazione ordinaria tra operatori di mercato alla data di valutazione.

Ai fini della determinazione del valore recuperabile, al valore equo si sottraggono i costi di vendita.

La capacità di ammortamento è determinata sottraendo al risultato economico dell’esercizio, non comprensivo degli elementi straordinari e delle relative imposte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni.

E’ questa la maggiore differenza tra il modello generale e quello semplificato. Il primo, infatti, prevede che il valore recuperabile sia dato dal più alto tra il fair value e il valore d’uso.

La verifica della sostenibilità degli investimenti è basata sulla stima dei flussi reddituali futuri riferiti alla intera struttura produttiva e non sui flussi derivanti dalla singola immobilizzazione.

Se, la società presenta una struttura produttiva segmentata in rami d’azienda che producono flussi di ricavi autonomi è preferibile applicare il modello di svalutazione in oggetto ai singoli rami d’azienda. In questa circostanza, la capacità di ammortamento andrà determinata con riferimento ai singoli rami d’azienda.

Nel computare gli ammortamenti da contrapporre alla capacità di ammortamento ci si basa sulla struttura produttiva esistente. Non si computano nel calcolo, gli ammortamenti che deriverebbero da futuri investimenti capaci di incrementare il potenziale della struttura produttiva. Si tiene conto, invece, degli ammortamenti relativi a quegli investimenti che, nel periodo di riferimento, concorrono a mantenere invariata la potenzialità produttiva esistente.

Se la capacità di ammortamento è maggiore o uguale alla sommatoria degli ammortamenti futuri non si procede a nessuna svalutazione.

Se la capacità di ammortamento è inferiore alla sommatoria degli ammortamenti futuri si procede alla svalutazione delle immobilizzazioni.

Il fatto che nel periodo preso a riferimento. alcuni esercizi chiudano in perdita non implica un obbligo a svalutare, a condizione che altri esercizi dimostrino la capacità di produrre utili che compensino tali perdite.

L’eventuale perdita è attribuita prioritariamente all’avviamento, se iscritto in bilancio, e poi alle altre immobilizzazioni, in proporzione al valore netto contabile. Qualora circostante oggettive consentano l’imputazione diretta, la società attribuisce la perdita alle singole immobilizzazioni.

 
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