SPESE DI RAPPRESENTANZA 2016

L'ART.108 DEL TUIR COSÌ COME MODIFICATO DAL D.LGS.147/2015

Aggiornato al 23.12.2015

Il D.Lgs. 147/2015 ha modificato il 2° comma dell’art.108 del TUIR relativo alle spese di rappresentanza.


Due sono le novità introdotte:

  • soppressione del requisito della congruità al fine della deducibilità delle spese di rappresentanza;
  • innalzamento dei limiti quantitativi rapportati ai ricavi e ai proventi della gestione caratteristica;

Riportiamo, di seguito, le nuove regole per la deducibilità delle spese di rappresentanza.


ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 7.10.2015.


Esempio:
impresa con esercizio coincidente con l’anno solare = nuove regole a partire dal periodo d’imposta 1.1.2016 - 31.12.2016



DEDUCIBILITA’ DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Sono sempre deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro.

Il valore deve essere considerato unitariamente e non con riferimento ai singoli beni che lo compongono.


Negli altri casi le spese di rappresentanza sono deducibili:

  • nel periodo d’imposta di sostenimento;
  • a condizione che la spesa risponda ai requisiti di inerenza stabiliti dal D.M.19.11.2008;
  • anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse.

La deducibilità è consentita entro i seguenti limiti:


Deducibilità delle spese di rappresentanza

Per il calcolo dei ricavi e proventi della gestione caratteristica si deve tenere conto delle voci A.1 e A.5 del Conto economico, prese nell’importo rilevante ai fini fiscali.


IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

Per le imprese di nuova costituzione, le spese sostenute nei periodi di imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo deducibile.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'


REQUISITO DI INERENZA D.M. 19.11.2008

Il D.M. 19.11.2008 prevede che si considerano inerenti le spese effettivamente sostenute e documentate per:

  • erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi;
  • effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
  • il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa o sia coerente con pratiche commerciali di settore.


FATTISPECIE ESPRESSAMENTE CONSIDERATE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Lo stesso decreto individua espressamente alcune fattispecie come spese di rappresentanza. Esse sono

  • spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa;
  • spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
  • spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell’ inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;
  • spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;
  • ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati.

I contribuenti devono essere in grado di fornire agli organi di controllo l’indicazione, per ciascuna delle fattispecie sopra viste, dell’ammontare complessivo

  • delle erogazioni effettuate nel periodo d’imposta, distinto per natura;
  • dei ricavi e dei proventi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa e assunti a base di calcolo della percentuale di deducibilità delle spese di rappresentanza;
  • delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non inferiore a 50 euro.


FATTISPECIE CHE NON COSTITUISCONO SPESE DI RAPPRESENTANZA

Sempre il D.M. 19.11.2008 afferma che, non costituiscono spese di rappresentanza e non sono, pertanto, soggette ai limiti visti sopra:

  • le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;
  • le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa;
  • le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, da parte di imprese la cui attività caratteristica consiste nell’ organizzare manifestazioni fieristiche e altri eventi simili, nell’ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili;
  • le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall’ imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall’impresa o attinenti all’attività caratteristica della stessa.

Tali spese, sono deducibili per l’intero ammontare nell’esercizio di sostenimento. La loro deducibilità è subordinata alla tenuta di un’apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.

I contribuenti devono essere in grado di fornire agli organi di controllo l’indicazione, per ciascuna delle fattispecie sopra viste, dell’ammontare complessivo di tali spese.


ESEMPIO DI CALCOLO DELLA DEDUCIBILITA’ DI SPESE DI RAPPRESENTANZA


Esempio 1:
la Alfa Srl ha conseguito, nell’esercizio x, ricavi e proventi rilevanti ai fini fiscali per 80.000.000 euro.
Le spese di rappresentanza sostenute ammontano a 500.000 euro.


Calcolo spese di rappresentanza deducibili


Esempio di calcolo delle spese di rappresentanza deducibili

Le spese di rappresentanza sostenute (500.000) sono inferiori rispetto al limite massimo deducibile (510.000). Le spese sostenute sono, quindi, interamente deducibili.

La differenza (10.000) non può essere portata ad incremento del limite massimo di spese deducibili nel periodo d’imposta successivo.


Esempio 2:
la Alfa Srl ha conseguito, nell’esercizio x, ricavi e proventi rilevanti ai fini fiscali per 80.000.000 euro.
Le spese di rappresentanza sostenute ammontano a 600.000 euro.


Le spese di rappresentanza sostenute (600.000) superano il limite massimo deducibile (510.000). Le spese deducibili nell’esercizio ammontano a 510.000 euro.

 
Gli altri approfondimenti sull’argomento:
 
I nostri prodotti
Ebook e corsi on line
EconomiAziendale.net

LezioniDiMatematica.net

DirittoEconomia.net

StoriaFacile.net

SchedeDiGeografia.net

LeMieScienze.net