SPESE DI PUBBLICITA' E DI RAPPRESENTANZA

CARATTERI DISTINTIVI

Aggiornato al 27.02.2008

La distinzione tra spese di pubblicità e promozione da una parte, e spese di rappresentanza dall’altra è estremamente importante in quanto si riflette su un diverso trattamento fiscale di tali costi. L’unica previsione espressa del legislatore si ha in merito alle spese relative a beni distribuiti gratuitamente che sono fatti rientrate tra le spese di rappresentanza.

Prima della finanziaria 2008, anche i contributi erogati per l’organizzazione di convegni erano espressamente compresi tra tali spese (si veda a proposito l’approfondimento Spese di rappresentanza).

Tutti gli altri casi non sono espressamente disciplinati.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'

L’Amministrazione finanziaria si è più volte pronunciata, con una serie di pareri a volte tra loro anche contrastanti, in merito alla distinzione tra tali spese.

Sarebbero spese di pubblicità e di promozione quelle spese:

  • che hanno come scopo quello di far conoscere alla generalità dei consumatori l’offerta di prodotto o servizi dell’impresa al fine di stimolare le vendite (R.M. 148 del 17/09/1998);
  • che prevedono un corrispettivo o una specifica controprestazione (R.M. n.137 del 08/09/2000).

Per contro, rientrerebbero tra le spese di rappresentanza quelle spese il cui scopo non è quello di stimolare direttamente le vendite, bensì quello di promuovere l’immagine dell’azienda (come nel casao di spese sostenute per valorizzare il proprio marchio o per finanziare opere sociali o il restauro di opere culturali). Inoltre tali spese sarebbero contraddistinte dal requisito della gratuità: in pratica la spesa può essere considerata di rappresentanza se manca un corrispettivo da parte del destinatario della prestazione (come nel caso di un omaggio alla clientela).

Tuttavia si osserva che, in una serie di pareri più recenti, l’Amministrazione finanziaria ha individuato come elemento utile per distinguere tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza il requisito dell’ inerenza con la conseguenza che si dovrebbero considerare spese di pubblicità e propaganda solamente quelle inerenti l’attività dell’impresa, cioè che presentano una diretta relazione con le attività o i beni da cui derivano i ricavi ( parere comitato consultivo per le norme antielusive n.1 del 19/02/2001parere comitato consultivo per le norme antielusive n.13 dell’11/05/2004). Conseguenza di tali pareri dell’Amministrazione finanziaria è che una stessa spesa potrebbe essere inquadrata tra quelle di pubblicità o tra quelle di rappresentanza a seconda del contesto in cui essa si manifesta.

 
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