TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI

UN ESAME DELLA NORMATIVA IVA E DELLE IMPOSTE SUI REDDITI RELATIVA AGLI OMAGGI ALLA CLIENTELA

Aggiornato al 23.07.2021

Con l’approssimarsi delle festività natalizie molte imprese si trovano a dover individuare l’esatto trattamento fiscale relativo ad omaggi effettuati alla clientela.

Ricapitoliamo di seguito, le regole applicabili.


IVA

Ai fini IVA, occorre distinguere due casi:

  • l’impresa acquista dei beni che non rientrano nell’attività propria dell’azienda per darli in omaggio ai clienti. Occorre distinguere due ulteriori ipotesi:
    • l’omaggio ha un valore inferiore o pari a 50,00 euro. L’IVA relativa all’acquisto è detraibile, ciò anche nel caso di bevande ed alimenti.
    • l’omaggio ha un valore superiore a 50,00 euro. L’IVA relativa all’acquisto è indetraibile per l’impresa.

    In entrambe le ipotesi, l’omaggio del bene al cliente non è soggetto ad IVA poiché non costituisce cessione di beni (art.2, comma 2, n.4 DPR633/72).

    Si precisa che, gli omaggi alla clientela di beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa sono considerati sempre spese di rappresentanza (CM 188/E del 1998).

    Per quanto riguarda il valore di 50 euro, nel caso in cui l’omaggio è composto da più beni (come ad esempio un cesto natalizio), tale valore va riferito al valore complessivo dell’omaggio (quindi il valore dell’intero cesto);

  • l’omaggio, riguarda beni che rientrano nell’attività propria dell’azienda. Anche in questo caso occorre distinguere due ipotesi:

    • se il costo non può essere qualificato come spesa di rappresentanza, l’IVA relativa all’acquisto è detraibile;
    • se il costo può essere qualificato come spesa di rappresentanza, l’IVA è detraibile solamente se il costo unitario non supera 50,00 euro.

    In entrambi i casi l’omaggio al cliente è soggetto ad IVA, salvo il caso in cui l’impresa non ha detratto l’IVA al momento dell’acquisto. L’impresa in genere si accolla direttamente l’onere relativo al pagamento dell’imposta, ma in linea teorica, potrebbe far pagare l’IVA al cliente omaggiato.



REDDITI

Per quanto riguarda IRPEF e IRES, occorre distinguere:

  • l’omaggio di beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa. Essi costituiscono sempre spese di rappresentanza;
  • l’omaggio di beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa, possono costituire spese di rappresentanza solamente se ne ricorrono i presupposti.

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Nel caso in cui l’omaggio alla clientela è da considerarsi come spesa di rappresentanza, essa è interamente deducibili se di valore unitario non superiore a euro 50.

Il valore unitario del bene deve essere determinato tenendo conto dell’ IVA indetraibile.

Se il bene ceduto come omaggio ha un valore unitario che eccede i 50 euro, il costo sostenuto dall’impresa è deducibile se risponde a requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Tale costo, insieme a tutte le altre spese di rappresentanza, è deducibile entro limiti percentuali ben precisi con riferimento al volume dei ricavi.

Anche per ciò che concerne i redditi, nel caso in cui l’omaggio è composto da più beni il limite di 50 euro deve essere riferito al valore complessivo dell’omaggio.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per qualificare o meno l’omaggio come spesa di rappresentanza, si deve intendere il valore di mercato, mentre ai fini della determinazione del limite di deducibilità bisogna far riferimento al costo di produzione effettivo per l’impresa.

Esempio:
l’impresa omaggia un cliente di un bene di sua produzione il cui valore di mercato è di 55€, mentre il suo costo di produzione per l’impresa è di 30€.

Poiché il valore di mercato supera i 50 euro il costo non è interamente deducibile per l’impresa. Nel calcolo dei limiti di deducibilità si deve far riferimento ai 30.


Trattamento fiscale degli omaggi alla clientela


IRAP

I soggetti IRES che determinano la base imponibile IRAP con il metodo del bilancio e i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria che abbiano optato per la determinazione del valore della produzione netta applicando le regole proprie dei soggetti IRES, possono dedurre integralmente dalla base imponibile IRAP le spese di rappresentanza classificate nelle voci B.7 Costi per servizi e B.14 Oneri di gestione del Conto economico.

I restanti soggetti IRPEF applicano le stesse regole di deducibilità previste ai fini IRPEF.

 
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