AMMORTAMENTO VEICOLI AZIENDALI

LA DEDUCIBILITA', DAL REDDITO D'IMPRESA, DELL'AMMORTAMENTO DEI VEICOLI

Aggiornato al 20.03.2017

PREMESSA

I veicoli aziendali possono essere distinti in due diversi gruppi:

  • quelli disciplinati all’art.164 del TUIR;

  • gli altri mezzi di trasporto che non sono menzionati in tale articolo e non trovano una specifica disciplina nelle norme del TUIR.


L’art.164 del TUIR si occupa di:

  • aeromobili da turismo;

  • navi;

  • imbarcazioni da diporto;

  • autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli.


Per altri mezzi di trasporto si devono intendere tutti i mezzi di trasporto diversi da quelli precedentemente menzionati come i veicoli non a motore (gondole, biciclette, ecc..), i veicoli ad uso speciale, gli autocarri, gli autobus.


VEICOLI DISCIPLINATI DALL’ART.164 DEL TUIR

Tutti i beni materiali strumentali sono ammortizzabili attraverso il calcolo di quote di ammortamento.

La regola generale è valida anche per i veicoli aziendali seppure per alcuni di essi è prevista una deducibilità limitata del costo.

L’art.164 del TUIR individuava due gruppi di veicoli aziendali:

  • gli aeromobili da turismo, le navi, le imbarcazioni da diporto;

  • le autovetture, gli autocaravan, i motocicli e i ciclomotori.


Per i primi è prevista la completa deducibilità del costo qualora tali beni sono impiegati come esclusivamente strumentali nell’esercizio dell’impresa.

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Per i secondi la regola generale è quella di una deducibilità limitata del costo. Tale regola prevede alcune eccezioni, infatti il costo è deducibile interamente nel caso di autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori:

  • destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell’esercizio dell’impresa (esempio: attività di noleggio auto);

  • destinati ad uso pubblico (esempio: taxi).


In tutti gli altri casi il costo di acquisto e i costi di gestione sono deducibili:


E’ inoltre previsto un limite massimo di deducibilità del costo di acquisto o di leasing pari a:

  • 25.822,84 euro nel caso di autovetture di agenti e rappresentanti;

  • 18.075,99 euro nel caso di autovetture e autocaravan di altre imprese;

  • 4.131,66 euro nel caso di motocicli di agenti e rappresentanti o di altre imprese;

  • 2.065,83 euro nel caso di ciclomotori di agenti e rappresentanti o di altre imprese.


In caso di noleggio, invece, il limite di importo deducibile è:

  • 5.164,57 per autovetture e autocaravan usati da agenti e rappresentanti;

  • 3.615,20 per autovetture e autocaravan usati da altre imprese;

  • 774,69 per motocicli;

  • 413,17 per ciclomotori.



ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

Per ciò che concerne gli altri mezzi di trasporto, diversi da quelli disciplinati all’art.164 del TUIR, le quote di ammortamento sono deducibili secondo le regole generali, ovvero la deducibilità del costo è subordinata alla presenza del requisito dell’ inerenza.

 
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