PRESTAZIONI OCCASIONALI

ASPETTI FISCALI

Aggiornato al 13.02.2023

PRESTAZIONI OCCASIONALI E IVA

L’art.1 del DPR 633/72 stabilisce che “l’IVA si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni”.

Il successivo articolo 4 precisa che per esercizio di impresa si intende l’esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, delle attività agricole o commerciali indicate all'art.2135 (attività agricole) e all'art.2195 (attività commerciali) del Codice civile.

L’art.5 dello stesso decreto, stabilisce che per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo.

Dunque, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono soggette ad IVA solamente quando sono effettuate nell’ambito di un’attività di impresa o di lavoro autonomo svolte in modo abituale.

Pertanto, le prestazioni occasionali non sono soggette ad IVA mancando il requisito della abitualità.



PRESTAZIONI OCCASIONALI E IMPOSTE SUI REDDITI

L’art.25 del DPR 600/73 prevede che, qualora vengano corrisposti a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per prestazioni di lavoro autonomo, anche non esercitate abitualmente, deve essere applicata sul compenso, all’atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dai percipienti con l’obbligo di rivalsa.

La ritenuta deve essere operata qualora il compenso sia erogato da enti e società soggetti ad IRES, da società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, da persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole o da persone fisiche che esercitano arti e professioni.


Qualora l'attività di lavoro autonomo occasionale sia svolta in Italia, da soggetti non residenti sulle somme corrisposte, si applica una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30%.

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO LA PUBBLICITA'


COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI E DICHIARAZIONE DEI REDDITI

L’art.67 del TUIR considera redditi diversi, i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente e i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Tali redditi vanno dichiarati, nel modello Unico, nel quadro RL.


RICAPITOLANDO:

COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI

IVA RITENUTA DICHIARAZIONE
Non soggetti ad IVA Soggetti a ritenuta del 20% a titolo di acconto Da dichiarare come redditi diversi


 
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