BENI AD USO PROMISCUO
COSA PREVEDONO LE NORME FISCALI IN MERITO
Regole particolari si applicano ai fini fiscali (art.64 TUIR) nel caso di beni utilizzati promiscuamente nell’attività dell’impresa e per fini personali dell’imprenditore. A tale proposito occorre distinguere tra beni immobili e beni mobili.
Per i beni immobili utilizzati promiscuamente non si calcolano quote di ammortamento, bensì è deducibile una somma pari al 50% della rendita catastale o del canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’impresa.
Per i beni mobili adibiti ad uso promiscuo le quote di ammortamento sono deducibili nella misura del 50%. Nel caso di beni mobili di importo unitario non superiore a 516,46 euro si può dedurre integralmente l’importo di 258,23 euro.