FATTURAZIONE DIFFERITA DI SERVIZI
QUANDO È POSSIBILE LA FATTURAZIONE DIFFERITA NEL CASO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
Il comma 4 dell’art.21 del DPR 633/72 stabilisce che la fattura deve essere emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione.
Il momento di effettuazione dell'operazione, in linea di massima coincide con:
- il momento della consegna o spedizione della merce, nel caso dei beni mobili;
- il momento del pagamento del corrispettivo, nel caso di prestazione di servizi.
Questa fattura è detta fattura immediata e deve essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.
Nel caso di cessione di beni è sempre stata prevista la possibilità di ricorrere alla fatturazione differita a condizione che la consegna o la spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è stata effettuata l’operazione.
La stessa facoltà è stata riconosciuta, a partire dal 1° gennaio 2013, per quanto concerne le prestazioni di servizi.
A questo proposito la norma prevede la possibilità di emettere una fattura cumulativa differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, per le prestazioni rese nel corso dello stesso mese solare nei confronti del medesimo committente, purché tali operazioni siano individuabili attraverso idonea documentazione.
Esempio:
l’impresa Alfa Srl effettua operazioni di manutenzione e riparazione di macchinari e impianti.
Essa
ha eseguito, nel corso del mese di maggio, tre lavori diversi per la ditta Rossi & C. Snc come segue
05/05: 1.000 €
21/05: 700€
29/05: 1.200€
Totale: 2.900€
L’impresa può emettere un’unica fattura per un importo di 2.900 euro entro il 15 giugno.
Per quanto riguarda l’idonea documentazione
necessaria al fine di individuare le operazioni, la
CM 18/E del 2014
ha affermato che si può utilizzare a tal fine
la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta. A titolo di esempio possono costituire idonea documentazione:
- il contratto d’opera sottoscritto dalle parti;
- la nota di consegna dei lavori;
- la lettera d’incarico;
- la relazione professionale;
- il documento attestante l’avvenuto incasso del corrispettivo.
In ogni caso, da tale documentazione, deve potersi individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti.
Sempre secondo quanto dispone la CM 18/E del 2014 il contribuente può emettere fattura differita anche:
- nel caso in cui effettui una sola prestazione di servizi risultanti da idonea documentazione nello stesso mese, nei confronti del medesimo soggetto;
- in presenza di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel corso dello stesso mese solare nei confronti del medesimo cessionario/committente.
Per quanto concerne i termini di registrazione, la fattura differita per servizi va annotata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, ma l’IVA va liquidata nel mese di effettuazione delle operazioni.
Esempio:
tornando all’esempio precedente la fattura emessa entro il 15 giugno va registrata sempre entro il 15 giugno, ma l’IVA deve essere liquidata con riferimento al mese di maggio e deve essere versata entro il 16 giugno.
Fatture professionisti: momento di emissione
Fatturazione
La fattura
Emissione della fattura
DdT ovvero il Documento di Trasporto
Fattura differita
CM 18/E del 2014