INGRESSO DI NUOVI SOCI

ASPETTI CONTABILI DELL'INGRESSO DI NUOVI SOCI NELLE SOCIETÀ DI PERSONE

Aggiornato al 13.10.2011

L’ingresso di uno o più nuovi soci in una società di persone comporta un inevitabile aumento del capitale sociale.

Ai nuovi soci viene richiesto il conferimento di una quota di capitale e, in genere, anche un ulteriore versamento destinato ad integrare la riserva volontaria se questa è esistente. Questo in quanto si vuole porre i nuovi soci sullo stesso piano dei vecchi soci, facendoli partecipare all’incremento patrimoniale della società.


Esempio:
La società Bianchi & C. snc ha un capitale sociale di 100.000 euro e una riserva volontaria di utili di 25.000 euro.
La società delibera l’aumento del capitale sociale di 50.000 euro con l’ingresso del socio Verdi. A lui viene richiesto anche il versamento di una somma a titolo di integrazione della riserva utili.


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La quota che il nuovo socio dovrà versare a riserva volontaria va determinata nel modo seguente:


Calcolo quota da versare a riserva volontaria

x = (150.000 x 25.000)/ 100.000 = 37.500.

Quindi il socio Verdi dovrà versare 50.000 euro a titolo di capitale e 12.500 euro (37.500 – 25.000) a titolo di riserva.


Se l’ingresso dei nuovi soci avviene ad esercizio già iniziato si pone anche il problema di come ripartire l’utile al termine dell’esercizio. Due sono le soluzioni più praticate:

  • alla fine dell’esercizio, una volta determinato il risultato economico conseguito, esso viene ripartito in proporzione alle quote di capitale conferite e al tempo di partecipazione nella società che sarà minore per i nuovi soci (Vedi Riparto dell’utile in base al capitale e al tempo);
  • si determina extracontabilmente il reddito conseguito dalla società fino al momento dell’ingresso dei nuovi soci e si fa effettuare ad essi un versamento ulteriore (oltre alla quota di capitale e a quella per la riserva volontaria di utili) in conto conguaglio utili in corso. Alla fine dell’esercizio si riparte, oltre all’utile conseguito anche il conguaglio utili. Il riparto è effettuato esclusivamente in base al capitale conferito dai soci. In questo caso, la quota richiesta ai nuovi soci a titolo di conguaglio utili viene compensata col maggior reddito attribuito in sede di riparto dello stesso (Vedi Conguaglio utili in corso).

 
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