FATTURE PROFESSIONISTI

MOMENTO DI EMISSIONE

del Rag. Carmine Giampietro
Aggiornato al 23.06.2007

L’art. 6 del DPR 633/72 stabilisce quello che è il momento di effettuazione delle operazioni, prevedendo regole diverse nel caso di cessione di beni e di prestazione di servizi.

I professionisti effettuano, di norma, prestazione di servizi. Queste ultime si considerano effettuate all’’atto del pagamento del corrispettivo.

La fattura deve essere emessa nel momento in cui la prestazione è resa. Pertanto, l’emissione della fattura da parte del professionista deve essere effettuata al momento del pagamento della prestazione.

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Può accadere che il pagamento della prestazione avvenga con assegno bancario. In questo caso può sorgere il dubbio circa il momento in cui la prestazione si considera pagata e, dunque, deve essere fatturata. In particolare occorre comprendere se la prestazione deve considerarsi pagata nel momento:

  • in cui il professionista riceve l’assegno
  • nel momento in cui il professionista incassa l’assegno o lo gira a favore di un terzo.

Questa seconda soluzione appare più logica. In tal senso si è espressa anche la Commissione tributaria di I grado di Belluno con la sentenza n.2331 del 17/11/1988.

 
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