RITENUTE D'ACCONTO E REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

SONO APPLICABILI IN CASO DI COMMITTENTE ESTERO?

Aggiornato al 05.02.2008

Supponiamo che un lavoratore autonomo residente nel territorio dello Stato presti un servizio nei confronti di un committente residente all’estero. Chiediamoci, in questo caso, se il compenso percepito debba o meno essere assoggetto a ritenuta d’acconto.

La materia è disciplinata dall’art.23 del DPR 600/73. Tale articolo stabilisce quali sono i soggetti che sono tenuti ad effettuare la ritenuta d’acconto.

Tra questi soggetti vi sono gli imprenditori individuali, le società di persone e le società di capitali, gli esercenti arti e professioni.

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Per quanto concerne i soggetti non residenti nel territorio dello Stato va detto che sono considerati sostituti di imposta, e dunque sono tenuti ad operare la ritenuta d’acconto, anche le società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Quindi, in linea di massima, si può affermare che il committente estero è tenuto ad applicare la ritenuta d’acconto sui compensi corrisposti al lavoratore autonomo residente nel territorio dello Stato.

Tuttavia la RM 649 dell’08/07/1980 precisa che qualora l’ente estero non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia non esistono i presupposti per considerarlo sostituto d’imposta.

Di conseguenza si possono distinguere due diverse fattispecie:

  • committente estero che non presenta in Italia la dichiarazione dei redditi in quanto non produce nel nostro paese redditi soggetti a tassazione;
  • committente estero che presenta in Italia la dichiarazione dei redditi in quanto produce nel nostro paese redditi soggetti a tassazione.

Nel primo caso il committente estero non è tenuto ad operare e versare la ritenuta d’acconto.

Nella seconda ipotesi il committente estero è tenuto ad operare e versare la ritenuta d’acconto. Inoltre dovrà presentare il modello 770 ed inviare al lavoratore autonomo italiano, entro il 31 marzo dell’anno successivo la certificazione unica relativa alle ritenute operate.

 
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